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Fisco diviso sulle polizze unit linked

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Fisco diviso sulle polizze unit linked

  • –di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

L’attenzione sui contenuti delle polizze unit linked si è accentuata nella fase di controllo delle voluntary disclosure, perché gli uffici si stanno comportando in modo diverso caso per caso, con rilevanza reddituale solo per i riscatti in presenza di polizze previdenziali, con analisi dei redditi dei titoli sottostanti in caso di polizze finanziarie (si veda la scheda).

Per la verità esiste ormai da tempo un copioso filone di giurisprudenza di merito che riguarda questi strumenti, che si sono formati peraltro in condizioni di incertezza normativa e spesso in presenza di condizioni contrattuali variegate e talvolta confuse. Pur partendo dalla comune considerazione che si tratta di strumenti assicurativi con cause miste, si arriva di volta in volta a conclusioni diverse, stabilendo la prevalenza ora dell’aspetto previdenziale ora di quello finanziario.

Le sentenze

Le sentenze più datate sono di natura formalistica: qualcuna privilegiava infatti l’aspetto assicurativo solo perché il Tuf non comprendeva i prodotti assicurativi tra quelli di tipo finanziario prima della modifica introdotta dal Dlgs 209/2005 (in questo senso si veda, ad esempio, il Tribunale di Treviso, 13 luglio 2005; contra Tribunale di Rimini 3 aprile 2014, tribunale di Firenze 25 giugno 2015).

Successivamente, e non solo a causa delle modifiche normative, sono intervenute sentenze che hanno analizzato più in profondità i contenuti contrattuali delle polizze, distinguendo di volta in volta tra aspetti previdenziali e contenuti tipici dei prodotti finanziari. Queste sentenze, per lo più, riguardano il tema dei rapporti contrattuali tra sottoscrittori ed ente proponente.

“La differenziazione tra prodotto finanziario e prodotto assicurativo, tuttavia, è di fondamentale importanza anche per un aspetto procedimentale

 

Prodotti finanziari e assicurativi

La differenziazione tra prodotto finanziario e prodotto assicurativo, tuttavia, è di fondamentale importanza anche per un aspetto procedimentale, e cioè per l’applicabilità o meno alle polizze della norma di tutela prevista dall’articolo 1923 del Codice civile. Questa disposizione, infatti, prevede che «le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare». Nelle sentenze più recenti, quindi, viene affrontato anche questo tema, a fronte di azioni promosse da creditori.

Implicazioni tributarie

Non va però dimenticato che la corretta classificazione di questi strumenti ha importanti conseguenze anche dal punto di vista tributario; l’articolo 12 del Dlgs 346/1990, lettera c) prevede infatti che non concorrono a formare l’attivo ereditario «le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto». Se la polizza ha contenuto (prevalentemente) previdenziale, le somme ricadono sicuramente nell’esenzione, ma se la prevalenza è dell’aspetto finanziario la norma non si applica.

Sulla base di questi presupposti, le polizze unit linked hanno rappresentato uno strumento di pianificazione successoria oltre che di protezione del patrimonio dei sottoscrittori.

Queste asserzioni possono rimanere valide, ma dovranno essere verificate con cura le caratteristiche di ogni singolo contratto. A tal fine, è utile una rassegna dei principali aspetti che sono stati presi in considerazione dalla giurisprudenza(si veda la grafica in pagina), in modo da poter analizzare le condizioni pattuite ed eventualmente adeguare le polizze già in essere.

Ricordiamo anche che, dal punto di vista delle interpretazioni ufficiali dell’agenzia delle Entrate, non esiste una presa di posizione univoca, e anzi i chiarimenti recenti sulle polizze vita (circolare 8/E del 1° aprile 2016) lasciano spazio alla convivenza di entrambe le fattispecie.

Codice civile, articolo 1923

Le sentenze più recenti vertono sul tema dell’applicabilità o meno della protezione garantita dal Codice civile, che è naturalmente subordinata alla dimostrazione del prevalente contenuto previdenziale del contratto stipulato.

Visto l’ondivago andamento delle sentenze, la Cassazione si è espressa su questo tema a Sezioni unite con la sentenza 8271 del 31 marzo 2008. Secondo la Suprema corte, se il contratto assicurativo assolve la funzione previdenziale, rimane sempre applicabile la norma del Codice civile (anche, come nel caso di specie, in caso di fallimento dell’assicurato).

La sentenza ovviamente si basa sul presupposto che lo strumento adottato abbia questa connotazione previdenziale, e su questo aspetto sono da registrare diverse pronunce di merito.

Ha concluso per l’applicabilità dell’articolo 1923, il Tribunale di Cassino (13 dicembre 2010) «perché la polizza sulla vita, pur avendo, di fatto, assunto una “nuova dimensione” resta […] maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali.

Quanto detto trova, del resto, piena conferma in quella che è la natura giuridica del contratto index linked, infatti, sono polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di questo tipo di prodotto anche se hanno una connotazione finanziaria e prevedono un elemento di rischio (l’andamento dell’indice)».

Si sono invece chiaramente espressi a favore della sequestrabilità, invece i tribunali di Parma (10 agosto 2010), di Cagliari (2 novembre 2010) e di Milano (1 luglio 2014), quest’ultimo concludendo che «se è pur vero che quei contratti risultano essere stati connotati da una funzione previdenziale, essendo prevista – secondo lo schema del contratto di assicurazione – una prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (…), tale funzione risulta avere una posizione secondaria rispetto alla funzione di investimento».

Va infine ricordato, per completezza, che quanto abbiamo sintetizzato riguarda le cause civili.

In campo penale, e segnatamente nel caso di sequestro per equivalente in ipotesi di reati fiscali, si è di recente espressa a favore dell’applicabilità del sequestro preventivo delle polizze la Cassazione (terza sezione penale, sentenza 18736 del 6 maggio 2014), peraltro in modo conforme alle precedenti sentenze del 2007, 2009, 2012 e 2013.

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