Norme & Tributi

Redditometro, lo stop della Corte

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CASSAZIONE

Redditometro, lo stop della Corte

  • –di Laura Ambrosi

Il “vecchio” redditometro è valido anche senza il contraddittorio preventivo. E la nuova norma non può comunque essere utilizzata per verificare la congruità dei risultati derivanti dai precedenti indici.

In tema di accertamenti sintetici, è questo l’orientamento che pare ormai consolidarsi in seno alla Suprema corte, le cui ultime pronunce smentiscono l’interpretazione più garantista dei giudici di merito.

In seguito alla modifica introdotta dal Dl 78/2010, gli accertamenti da redditometro prevedono – a pena di nullità del provvedimento – che sia attivata la fase di contraddittorio preventivo con il contribuente. Tale norma decorre dagli accertamenti del 2009, mentre per il passato non vincola espressamente l’emissione dell’atto a un preliminare confronto con il soggetto.

L’orientamento maggioritario delle commissioni tributarie, al contrario, anche per il vecchio redditometro rileva l’illegittimità in assenza di un confronto durante la fase istruttoria. Secondo una linea interpretativa, trattandosi di presunzioni semplici, il confronto è necessario come per gli studi di settore, e l’amministrazione deve supportare la pretesa con ulteriori elementi (Ctr Lombardia 209/63/13, Ctp Bergamo 102/10/12, Ctr Piemonte 76/14/11).

Secondo un’altra tesi, invece, l’illegittimità si fonda sulla circostanza che a prescindere dal tipo di verifica eseguita (presso la sede, a tavolino, eccetera) si debba riconoscere la possibilità di interagire con gli accertatori prima dell’emissione del provvedimento (Ctp Reggio Emilia 460/02/14, 159/2012, 154/2/13 e 185/2/13, Ctp Pavia 209/2012, Ctp Milano 4/12/12 e 38/38/2010, Ctp Brescia 16/7/2011, Ct I gr. Trento 7/5/2011, Ctp Macerata 84/2/13, Cassazione 6088/2011 e 18906/2011). Un’ulteriore conferma della possibile illegittimità potrebbe anche ravvisarsi – seppur in maniera indiretta – nella norma modificativa (articolo 22, Dl 78/2010), dove si chiarisce espressamente che vi è la necessità di adeguare l’accertamento sintetico dotandolo di garanzie per il contribuente mediante il contraddittorio.

La Suprema corte, con l’ordinanza 10394/2016 del 19 maggio, non ha confermato tale linea garantista. È stato anzi affermato che per gli accertamenti da vecchio redditometro, al pari di qualunque controllo a tavolino, non esiste un obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto dalla legge (Sezioni unite 24823/2015). Non possono quindi estendersi le garanzie previste per la verifica presso la sede del contribuente, perché non si tratta di un’attività dell’amministrazione volta a ricercare elementi utili per scoprire maggiori imponibili, ma di dati forniti dallo stesso contribuente. Va quindi esclusa la possibile nullità dell’atto nel caso l’ufficio non abbia convocato preventivamente il soggetto accertato.

Un’altra delle più ricorrenti tesi difensive, condivisa dai giudici di merito (Ctp Rimini 41/2/13, Ctp Reggio Emilia 74/2/13 e 272/1/12), riguarda la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento. È stato rilevato, infatti, che la scarsa precisione degli indici delle precedenti versioni del redditometro consente al contribuente di richiedere l’applicazione più aggiornata, così come avviene per gli studi di settore, trattandosi pur sempre di un accertamento “standardizzato”.

La Cassazione (da ultimo con l’ordinanza 10394/2016) esclude invece la retroattività, dando rilievo al tenore letterale della norma che prevede l’applicazione solo dal 2009. La Corte si era inoltre già espressa in tal senso (sentenza 22744/2015), precisando anche che non è applicabile il favor rei poiché si tratta di un principio legato al trattamento sanzionatorio e non ai poteri di accertamento o alla formazione della prova.

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