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Dossier Per l’acqua gestione diretta

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Dossier | N. 28 articoliCondominio Day

Per l’acqua gestione diretta

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Le spese del servizio idrico integrato vanno nel bilancio ordinario e scelte diverse mettono a rischio la riscossione delle quote condominiali.

In pratica, in moltissimi casi accade che al servizio di contabilizzazione dei consumi reso dalla lettura dei contatori divisionali, si associ il servizio di ripartizione delle fatture del servizio idrico. Sostanzialmente, non solo le relative spese non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affida ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando, in alcuni casi, anche alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato. Questa prassi, oltre a presentare gravi violazioni delle norme in materia di condominio, presenta gravi rischi per la riscossione.

Va infatti, innanzitutto, ricordato come l’attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione sia attribuzione ordinaria dell’amministratore, il cui adempimento rientra nel compenso ordinario pattuito all’atto del conferimento del mandato. Pertanto, l’amministratore che esternalizza l’attività a titolo oneroso senza una deliberazione specifica dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi, atteso che si tratta di delegare parte del suo mandato, ma anche assumerne la paternità, sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili.

Poi va ricordato (dagli articoli del Codice civile 1130, numero n. 10 e 1135, numeri 2 e 3), il rendiconto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l’anno e le relative ripartizioni. Da qui, l’illegittimità di una gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizio idrico integrato incluso.

Ma l’aspetto più grave derivante da simili prassi risiede nel pesante pregiudizio alla riscossione delle quote necessarie al pagamento delle rispettive fatture, con tutto quello che ne consegue in termini di morosità e successivi pregiudizi al servizio. L’amministratore si priva così di quello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile e necessario per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo. Dovrà infatti ,affidare la sua richiesta di pagamento al cedolino appositamente redatto dal soggetto terzo che gestisce la contabilizzazione e ripartizione della spesa, e tutto questo in occasione di ogni singola fattura del servizio.

Questo modus operandi, oltre a essere di per sé illegittimo, favorisce la morosità Infatti, il condòmino che sa dell’impossibilità in termini di mezzi giuridici di essere perseguito con decreto ingiuntivo, coglie l’occasione per evitare di effettuare i pagamenti, determinando così, non solo un danno all’intera collettività condominiale ma anche un profilo di responsabilità per imperizia e negligenza a carico dell’amministratore. Che potrebbe vedersi chiamato al risarcimento dei danni cagionati a seguito del distacco dal servizio idrico integrato per morosità irrecuperabili a causa di una sbagliata gestione contabile della spesa.

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