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Il condominio paga la Tosap per le griglie di aerazione dei box

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Il condominio paga la Tosap per le griglie di aerazione dei box

  • –di Luana Tagliolini
Sulle griglie di areazione dei garage il condominio deve pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) come corrispettivo della sottrazione della superficie all’uso pubblico
Sulle griglie di areazione dei garage il condominio deve pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) come corrispettivo della sottrazione della superficie all’uso pubblico

Sulle griglie di aerazione dei garage il condominio deve pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) come corrispettivo della sottrazione della superficie all’uso pubblico.

Questo principio di diritto è stato applicato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 11449 del 1° giugno 2016) a un condominio costituito da un garage sotterraneo (realizzato in forza di un diritto di superficie ipogeo – ossia di costruire al di sotto del suolo - concesso dal comune) al quale era stato notificato un avviso di pagamento della Tosap in ordine alla occupazione di suolo pubblico con l’apposizione di griglie di aerazione.

Il condominio ricorreva innanzi alla Commissione tributaria provinciale e, successivamente, al Tribunale amministrativo regionale ma, in entrambi i casi, veniva condannato al pagamento dell’imposta non avendo provato, tra l’altro, l’esistenza di atti di trasferimento, dal condominio al Comune, delle aree coperte dalle griglie, né l’esistenza di alcun diritto di superficie relativamente a queste ultime né di un eventuale trattamento fiscale di favore concessogli dal Comune.

Anche il Cassazione il ricorso è stato rigettato.

“Le griglie non costituiscono una «occupazione irreversibile»”

 

Precisano infatti i giudici di legittimità che l’oggetto dell’avviso di accertamento ai fini Tosap non era l’occupazione di sottosuolo pubblico, determinata dalla fabbricazione del garage, ma solo l’occupazione del suolo pubblico con le griglie di areazione poste su detto suolo a vantaggio del garage condominiale che costituisce il presupposto impositivo (articoli 38 e 39 del Dlgs 507/93).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal condomino, per i supremi giudici, dette griglie non costituiscono una «occupazione irreversibile» poiché le stesse, pur incidendo sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura né la destinazione in quanto, a seguito di una eventuale rimozione delle griglie, (non essenziali perché il garage sotterraneo potrebbe essere aereato ed illuminato con altri sistemi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell’uso collettivo.

Occorre precisare che qualora il Comune acquistasse l’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non sorgerebbe a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone «qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico» (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1611/2007).

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