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Si amplia la tutela accordata ai creditori

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IL FOCUS

Si amplia la tutela accordata ai creditori

Pegno non possessorio a tutto campo. La versione del decreto legge approvata dal Senato segna un notevole allargamento della nuova forma di garanzia. Tanto da fare pensare, a maggior ragione se letto in parallelo con il debutto del “patto marciano”, che l’allungamento della lista delle garanzie a disposizione soprattutto dei creditori finanziari, certo più grado di imporre condizioni al momento della concessione di un finanziamento, rischierà di azzerare i beni a disposizione, in caso di fallimento dei creditori commerciali. Tant’è. La scelta a favore del sistema creditizio in sofferenza è chiara.

E a corroborarla ci sono le modifiche approvate dalla commissione Finanze prima e traghettate nel maxiemendamento poi. Così la commissione ha precisato che attraverso il pegno non possessorio possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi. Rendendo di fatto il pegno sempre più simile all’ipoteca. Per esempio, il socio di due società potrà utilizzare la nuova garanzia centrandola su beni della prima per assicurare crediti concessi alla seconda. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, fatta salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.

Esteso anche l’oggetto del pegno che dai beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa si estende anche ai beni immateriali, come per esempio i brevetti, o ai crediti che riguardano l’esercizio dell’impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio, fatti salvi diversi accordi con il creditore, potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in garanzia, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica.

Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in questo caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia. La commissione, a sua ulteriore garanzia, ha lasciato la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusano nell’utilizzo dei beni che restano in loro possesso.

Quanto alla riscossione il creditore potrà:

1) vendere il bene oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita. La riforma prevede anche per questa vendita procedure competitive, stime di esperti indipendenti, pubblicità sul portale delle vendite pubbliche a garanzia degli interessati;

2 ) procedere all’escussione dei crediti fino a concorrenza con la somma garantita, quando oggetto del pegno mobiliare non possessorio sono crediti. La commissione ha aggiunto la possibilità anche di procedere alla cessione dei crediti, dandone comunicazione al datore della garanzia;

3) procedere alla locazione del bene oggetto di pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro delle imprese;

4) procedere all’appropriazione dei beni oggetto del pegno, ma solo se questa modalità è prevista dal contratto e iscritta nel registro dei pegni non possessori e a condizione che il contratto di pegno abbia previsto in anticipo i criteri e le modalità per la determinazione del valore del bene ai fini dell’appropriazione.

La procedura di riscossione del pegno è disciplinata stabilisce che entro 15 giorni dall’intimazione, il debitore (o il terzo) devono consegnare il bene oggetto del pegno non possessorio. Se ciò non avviene, il creditore può chiedere (anche verbalmente) all’ufficiale giudiziario di procedere all’apprensione del bene (si applica la disciplina del pegno) depositando:

- la nota di iscrizione del pegno nel registro dei pegni non possessori;

- l’intimazione notificata ai sensi del comma 7.

Se il bene mobile oggetto del pegno non è di immediata identificazione, l’ufficiale giudiziario può utilizzare esperti con spese anticipate dal creditore e liquidate dall’ufficiale giudiziario. In caso di fallimento del debitore, il creditore potrà procedere solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti della revocatoria fallimentare, peraltro, il pegno mobiliare non possessorio è equiparato al pegno.

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