Norme & Tributi

Sui capannoni l’Imu «si sdoppia»

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Sui capannoni l’Imu «si sdoppia»

  • –di Luigi Lovecchio

Per i fabbricati della categoria D, l’appuntamento Imu del 16 giugno si sdoppia, poiché per tali immobili continua a essere dovuta la quota statale di imposta. Si tratta infatti dell’unica fattispecie rimasta in cui, sulla medesima base imponibile, concorrono la riserva di imposta erariale, pari allo 0,76%, e l’eventuale maggiorazione comunale. I comuni hanno infatti il potere di elevare tale quota sino al 10,6 per mille, allo scopo di acquisire l’intera porzione di gettito eccedente la quota statale.

In sede di accertamento, invece, l’intero gettito, riferito a tributo, imposta e interessi, compete al comune. Se il contribuente sta versando avvalendosi del ravvedimento, in base all’ articolo 13, Dlgs 472/97, egli dovrà ugualmente distinguere la quota dello Stato da quella del comune.

Pagamenti distinti

Nel modello F24, infatti, i pagamenti devono essere eseguiti in modo distinto, indicando gli appositi codici tributo. Questi, si ricorda, sono il 3925, per la quota Stato, e il 3930, per la parte del comune.

Se il contribuente sbaglia nella indicazione del codice, ma versa correttamente l’intera cifra dovuta, il rimedio è piuttosto semplice.

Basta infatti presentare al comune una istanza di correzione dei codici tributo; le conseguenti regolazioni finanziarie con lo Stato saranno effettuate dall’ente. È consigliabile presentare tale modulo correttivo entro il 30 giugno 2017, che rappresenta la scadenza ultima del ravvedimento. Non bisogna versare nessuna sanzione.

Assoggettamento alla Tasi

I fabbricati D sono in linea di principio soggetti anche a Tasi, salvo che il comune non abbia deciso di escluderli dal raggio d’azione dell’imposta.

Va tuttavia osservato che se l’ente ha deliberato l’Imu nella misura massima del 10,6 per mille, a ciò indotto dalla riserva statale del 7,6 per mille, non vi è spazio per l’applicazione della Tasi. La somma di Imu e Tasi, infatti, non può eccedere l’aliquota massima dell’Imu. Fanno eccezione i comuni che hanno adottato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.

Se detta maggiorazione è stata deliberata per il 2015, la legge di stabilità 2016 ne consente la conferma per l’anno in corso, purchè ciò avvenga in forma espressa con delibera adottata entro lo scorso 30 aprile. In tale eventualità, per le suddette unità dovranno essere utilizzati tre codici per il pagamento: ai codici per quota Stato e quota comune dell’Imu, si aggiunge il codice generico 3961 per la Tasi. Il totale delle imposte comunali e statali potrebbe quindi giungere all’11,4 per mille.

Un’altra peculiarità di tali fabbricati riguarda le modalità di determinazione della base imponibile. Ai sensi dell’articolo 5, c. 3, Dlgs n. 504/’92, infatti, per le unità immobiliari non censite, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzate, in luogo del criterio della rendita presunta, si utilizza il costo contabilizzato, rivalutato sulla base degli indici ministeriali.

Perché operi questo criterio speciale di tassazione, occorre la compresenza di tutte e tre le condizioni di legge. Ne consegue che se ad esempio il bene non censito non è contabilizzato in modo distinto dal possessore, in quanto il costo è indistintamente comprensivo di voci estranee a tale componente, troverà applicazione l’ordinario criterio della rendita presunta.

Quote di ammortamento

Il costo va computato al lordo delle quote di ammortamento, includendovi anche le spese incrementative. Queste ultime incideranno sulla base imponibile solo a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state sostenute.

Una volta però che è stata richiesta l’attribuzione della rendita, l’utilizzo del costo contabilizzato assume una valenza precaria, poiché dopo l’attribuzione della stessa, occorre procedere al conteggio dei conguagli, a credito o a debito, rispetto a quanto dovuto con l’imponibile catastale. Il periodo di possesso antecedente la richiesta di rendita, invece, resta regolato definitivamente con il criterio contabile, senza che si dia luogo a conguagli.

Si segnala che le regole di determinazione della base imponibile sono le stesse anche per la Tasi.

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