Norme & Tributi

No alla casa se il figlio è autosufficiente

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Divorzio

No alla casa se il figlio è autosufficiente

No all'assegnazione della casa familiare al coniuge con cui vive il figlio maggiorenne che ha raggiunto l'autonomia economica. Lo ribadisce il Tribunale di Gela (giudice Strazzanti) in un'ordinanza depositata lo scorso 14 marzo.
Il provvedimento è stato pronunciato in un giudizio di divorzio, dopo la comparizione dei coniugi separati all'udienza presidenziale. La moglie aveva chiesto l'assegnazione dell'abitazione familiare, dove viveva con il figlio. Dal canto suo, anche il marito aveva domandato l'attribuzione della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo.

Nel decidere sulle richieste delle parti, il giudice osserva che, in base all'articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio (898/70), l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli o con il quale convivono oltre la maggiore età. In ogni caso, quando stabilisce a chi assegnare la residenza, il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche dei coniugi e a favorire quello più debole. La norma - aggiunge il Tribunale - va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio maggiorenne richiede la non autosufficienza di quest'ultimo. Altrimenti, l'attribuzione dell'abitazione coniugale comporterebbe «una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà», che durerebbe «tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario» ai danni dell'altro.

Nel caso in esame, il figlio convivente con la madre è maggiorenne e autosufficiente, tant'è che la donna non aveva chiesto un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo. Peraltro, la moglie separata è proprietaria di un altro immobile, con cui «può far fronte alla propria esigenza abitativa». In mancanza delle condizioni previste dalla legge sul divorzio, il Tribunale non deve dunque pronunciare alcuna statuizione sull'assegnazione della residenza, sicché «l'uso e l'abitazione dell'immobile» - conclude l'ordinanza - dovranno «seguire il diritto di proprietà».

La decisione è conforme alla giurisprudenza della Cassazione. Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che le norme in esame subordinano l'assegnazione dell'appartamento coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, che vivano con i genitori. Di conseguenza, se non ricorre questo presupposto, «la casa in comproprietà - ha affermato la Cassazione nella sentenza 387 del 2012 - non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (di separazione o divorzio)» e il suo uso è disciplinato dalle norme sulla comunione dei beni.

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