L’esenzione dall’Imu alla prossima scadenza del 16 giugno per i terreni agricoli di pianura dipende dalla qualifica professionale del proprietario o del titolare del diritto reale.
Dal 2016 infatti non sono soggetti all’imposta i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (articolo 1 del Dlgs n 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.
I requisiti professionali richiesti consistono nella manuale coltivazione del terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia per i coltivatori diretti, mentre gli imprenditori agricoli professionali devono possedere competenze tecniche, dedicare all’attività agricola almeno la metà del proprio tempo lavorativo e ricavare almeno la metà del proprio reddito di lavoro. Tali requisiti tuttavia passano in secondo piano in quanto il vero requisito è l’iscrizione nella previdenza agricola, dato che l’Inps svolge l’istruttoria preliminare sui requisiti.
Il Dipartimento delle Finanze con nota n. 20535/2016 ha confermato questo principio estendendo l’esenzione da Imu anche per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti che non siano titolari dell’impresa agricola ma coadiuvanti familiari. In sostanza non rileva la titolarità della conduzione (esempio partita Iva), ma è sufficiente essere familiare coadiuvante, unità attività, del titolare dell’impresa agricola ed in quanto tale essere soggetto a contribuzione Inps. La casistica è copiosa come nell’ipotesi in cui il padre, con propria posizione Inps possieda il terreno e ne abbia affittato una parte al figlio il quale ha aperto una propria posizione previdenziale; nella fattispecie il padre deve assolvere l’Imu sul terreno affittato al figlio in quanto non è suo coadiuvante.
Più complessa è invece la verifica per le società. Infatti il Dipartimento, sia con la nota del 2016 che con circolare n. 3/DF/2012 ha ribadito che anche le società di persone e di capitali possono avere la qualifica di Iap ed in quanto tali ove siano proprietarie e conduttrici di terreni agricoli usufruiscono dell’esenzione da Imu. La difficoltà consiste nel fatto che nella gestione previdenziale Inps non sono iscritte le società ma le persone. Con il rinvio quindi all’articolo 1 del Dlgs 99/04 si stabilisce che le società agricole di persone possiedono la qualifica di Iap se almeno un socio la possiede, mentre per quelle di capitali la medesima qualifica deve essere posseduta da un amministratore. Nelle coop l’amministratore deve essere anche socio e nelle società in accomandita semplice la qualifica la deve possedere un accomandatario.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore a una sola società. Qui si inserisce un problema interpretativo che ha già generato del contenzioso in passato e che a maggior ragione si verificherà in futuro tenuto conto che dal 2016 se la società possiede i requisiti scatta l’esonero totale dall’Imu, mentre fino al 2015 poteva usufruire di una riduzione della base imponibile (coefficiente di rivalutazione del reddito dominicale pari a 75 in luogo di 135).
Quindi la questione è quella di stabilire se una persone possa concedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale a più di una società. Mentre la norma è chiara nel vietarlo per le società di capitali, non è pacifico per le società di persone. In base al tenore letterale della norma una persona con la qualifica di Iap potrebbe concedere la medesima qualifica a più di una società di persone in quanto “l'amministratore” è irrilevante per queste società; infatti per le società di persone la norma fa riferimento al socio, per il quale il divieto di qualificare Iap più di una società non è espresso dalla legge.
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