Norme & Tributi

No ai ruoli straordinari per l’impresa ignota al fisco

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Fisco & Contabilità

No ai ruoli straordinari per l’impresa ignota al fisco

  • –di Giorgio Gavelli

Vanno annullate le cartelle esattoriali emesse sulla base di un’iscrizione in ruoli straordinari fondata esclusivamente sull’omissione delle dichiarazioni fiscali, senza alcun riferimento alla consistenza patrimoniale del contribuente o ad un suo eventuale comportamento, anche successivo alla verifica, tale da mettere a repentaglio l’aspettativa di riscossione da parte dell’Erario.

È un tema molto delicato quello affrontato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con la decisione 717/07/16 depositata il 17 marzo scorso (presidente Marchesini, relatore Aponte), che ha annullato un’iscrizione a ruolo per quasi 2 milioni di euro.

La norma

L’articolo 15-bis del Dpr 602/73 consente all’Agenzia di derogare all’iscrizione frazionata provvisoria a ruolo disciplinata dal precedente articolo 15, prevedendo una iscrizione a ruolo «straordinaria» di imposte, interessi e sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se quest’ultimo non è definitivo. A norma dell’articolo 11 del medesimo decreto, questa iscrizione può avvenire solo quando sussiste pericolo per la riscossione.

Nel caso di specie, tale situazione di pericolo veniva individuata dall’Agenzia nell’omissione della presentazione di qualunque dichiarazione fiscale, nonostante le risultanze della verifica fiscale avessero fatto presupporre l’esistenza di una attività d’impresa nel settore finanziario mai segnalata al fisco.

I giudici emiliani, ribaltando l’esito della decisione di primo grado, hanno ritenuto illegittimo il ricorso al ruolo straordinario in presenza di questi soli presupposti, mancando ogni riferimento alla prova che la situazione economica del contribuente non offrisse garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale.

Le altre situazioni

Va ricordato che sono state ritenute situazioni idonee ad integrare il requisito del fondato pericolo per la riscossione, la dichiarazione di fallimento del contribuente (Cassazione 12887/2007) o il suo assoggettamento a concordato preventivo (7654/2009). Più in generale, deve trattarsi di situazioni caratterizzate da un’evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente e il credito erariale, tale da rendere elevato il rischio di perdita del credito stesso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Al contrario, il requisito richiesto non è stato considerato sussistente, ad esempio, in caso di mero richiamo alla fondatezza dell’avviso di accertamento (Ctp Milano 803/1998) ovvero per il fatto che la società contribuente fosse in stato di liquidazione (Ctp Pistoia 176/2015 commentata sul Sole- 24 Ore del 25 maggio 2015).

La sentenza in esame conferma che spetta all’agenzia delle Entrate fornire, nell’atto di accertamento o in quelli successivamente notificati, adeguata motivazione in ordine all’esistenza concreta del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, gravando su di essa l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge. Tale motivazione appare fondamentale per garantire il diritto di difesa del contribuente (Ctr Lombardia 57/01/2012 e Ctr Emilia-Romagna 31/2010).

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