Norme & Tributi

Premi di produttività, detassazione a maglie più strette

  • Abbonati
  • Accedi
LAVORO E fisco

Premi di produttività, detassazione a maglie più strette

Arrivano i chiarimenti sulla detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale. Anche se, rispetto agli scorsi anni, si registra un giro di vite nell’applicazione e viene meno la manica larga che in precedenza ha contraddistinto l’agevolazione fiscale. La circolare 28/2016, redatta congiuntamente dalle Entrate e dal ministero del Lavoro e pubblicata ieri, offre una bussola per orientarsi nel nuovo panorama delineato dall’articolo 1, commi 182-190 della legge 208/15 (legge di Stabilità 2016) e dal Dm 25 marzo 2016.

Preliminarmente si ricorda che la detassazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Gli importi detassabili, oggi, sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il pagamento di dette somme deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (esclusa la contrattazione nazionale e quella individuale).

La detassazione è applicabile entro il limite d’importo di 2.000 euro (corrispondenti a 2202,41 al lordo dei contributi al 9,19% e a 2209,71 al lordo dei contributi al 9,49%), elevato a 2.500 euro (corrispondenti a 2753,01 al lordo dei contributi al 9,19% e a 2762,13 al lordo dei contributi al 9,49%) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Per usufruirne il lavoratore non deve avere avuto, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente superiore a 50mila euro (Quir compresa).

Rispetto agli anni precedenti si registra una limitazione: il beneficio fiscale non è più riservato alla retribuzione di produttività, ma circoscritto ai soli premi di risultato. Questo significa che alcune voci, ieri detassate, oggi sono fuori: così, ad esempio, non possono più rientrarvi le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. La contrattazione ha il compito di definire la strutturazione dei premi, tenendo conto dell’ulteriore novità rispetto al passato costituita dal fatto che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo) si deve realizzare l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; anche se questo, tuttavia, non basta. L’incremento va provato attraverso degli indicatori numerici (stabiliti dalla contrattazione collettiva) di cui va dato conto nella dichiarazione di conformità del contratto che, specifica la circolare, può essere trasmessa anche oltre i 30 giorni (comunque prima dell’attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa).

Per quanto riguarda la possibilità di elevazione del limite massimo detassabile a 2.500 euro, nel documento si precisa che si deve accrescere la motivazione del personale, coinvolgendo i dipendenti e valutando le loro opinioni alla stregua di quelle espresse dai responsabili aziendali. Un’ulteriore notazione riguardante l’adozione del contratto territoriale. Visto che la contrattazione deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (aumento della produzione; risparmi dei fattori produttivi; miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi ecc.), la scelta di adottare un contratto collettivo territoriale di un altro settore (in mancanza di quello specifico), oggi, non va eseguita con superficialità.

Nella circolare è, infine, chiarito che se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.

© Riproduzione riservata