Norme & Tributi

Lavoro autonomo, si allarga il perimetro delle spese deducibili

  • Abbonati
  • Accedi
dal governo

Lavoro autonomo, si allarga il perimetro delle spese deducibili

I liberi professionisti potranno aggregarsi in «reti, consorzi o forme associate», anche temporanee, per accedere ai bandi di gara (e concorrere così, con meno vincoli, all’assegnazione di incarichi e appalti privati). Le tutele nelle transazioni commerciali (a partire dai tempi certi dei pagamenti) dovranno trovare applicazione anche nei rapporti tra «lavoratore autonomo e pubblica amministrazione».

Viene ampliato il novero delle spese deducibili (vi rientrano tutte quelle “collegate” allo svolgimento dell’incarico professionale); e si estendono ai «rapporti contrattuali» dei professionisti le garanzie della legge 192 del 1998 in materia di abuso di dipendenza economica.

Si delega poi il governo a individuare «gli atti pubblici» da devolvere alle professioni ordinistiche, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà); a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando sono simili alle abitazioni; e, è un’altra novità, a consentire alle Casse di previdenza, anche in forma associata, di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre nuove «prestazioni sociali», con particolare attenzione agli iscritti colpiti da gravi patologie oncologiche o che hanno subito una repentina caduta dei redditi.

Il governo accelera sul Ddl per il lavoro autonomo e lo smart working; e il relatore, Maurizio Sacconi (Ap) e i senatori di maggioranza hanno presentato un nuovo pacchetto di emendamenti, concordati con palazzo Chigi.

Nella delega all’esecutivo sugli «atti pubblici» da devolvere ad architetti, avvocati, ingegneri eccetera, si apre anche alla possibilità di demandare ai professionisti l’assolvimento di funzioni finalizzate a ridurre il contenzioso giudiziario, a introdurre semplificazioni in materia di diritto civile e di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche.

Novità anche sul fronte del lavoro agile, con la riscrittura della sua definizione per distinguerlo nettamente dal telelavoro: lo smart working si potrà attivare e sarà regolato solo da un accordo scritto tra le parti, chiamato a disciplinare le modalità in divenire con cui sono impiegate le tecnologie digitali, consentendo, quindi, prestazioni lavorative per «fasi, cicli e obiettivi» senza vincoli di orario e di luogo. Nello stesso accordo, poi, potranno trovare regolazione profili di sicurezza come il diritto alla disconnessione e all’apprendimento con la possibilità di accedere a periodiche certificazioni di conoscenze e abilità conseguite. Con altro emendamento del relatore Sacconi si conferma infine che ai compensi erogati a lavoratori “agili” si applicano gli incentivi riconosciuti dalla legge agli incrementi di produttività; e si autorizza il ministero del Lavoro a promuovere un piano nazionale per l’alfabetizzazione digitale degli adulti. Ciò nella consapevolezza che le tecnologie “consumeranno” molti lavori tradizionali (e ci sarà bisogno di una forte “innovazione” delle competenze).

© Riproduzione riservata