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Garante, nessun diritto all’oblio per l’ex terrorista

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Diritto

Garante, nessun diritto all’oblio per l’ex terrorista

No al diritto all’oblio per l’ex terrorista che è stato protagonista di gravi fatti di cronaca tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80. Lo ha deciso il Garante della privacy, respingendo la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli, studi, atti processuali. L’interessato che, tra detenzione e misure alternative ha finito di scontare la pena nel 2009, si era rivolto in prima battuta a Google chiedendo la rimozione di alcuni url e suggerimenti di ricerca che vengono visualizzati dalla funzione di “completamento automatico” digitando il nominativo nella stringa di ricerca (per esempio, inserendo nome e cognome dell’interessato compare la parola terrorista).

Di fronte al mancato accoglimento delle sue richieste da parte di Google, l’interessato ha presentato un ricorso al Garante, sostenendo di non essere un personaggio pubblico, ma un libero cittadino al quale la permanenza in rete di contenuti così risalenti nel tempo e fuorvianti rispetto all’attuale percorso di vita, continua a provocare gravi danni sul piano sia personale sia professionale.

Nel dichiarare infondato il ricorso, l’Autorità ha rilevato che le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione fanno riferimento a reati particolarmente gravi, che rientrano tra quelli indicati nelle Linee guida sull’esercizio del diritto all’oblio adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, reati per i quali le richieste di deindicizzazione devono essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati, valtando però sempre caso per caso.

Secondo il Garante, poi, le informazioni in questione hanno ormai assunto uno spessore storico, segnando in maniera significativa la memoria collettiva: riguardano infatti una delle pagine più buie della storia italiana, ricorda il Garante, della quale il ricorrente non è stato semplice comparsa, ma vero e proprio protagonista. Inoltre, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi, l’attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti trascorsi, come dimostra l’attualità dei riferimenti raggiungibili mediante gli stessi url.

Il Garante ritenendo quindi prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione, ha ritenuto infondata la richiesta di rimozione degli url indicati dal ricorrente ed indicizzati da Google.

L’Autorità ha inoltre dichiarato non luogo a provvedere sulla rimozione dei suggerimenti di ricerca nel frattempo eliminati da Google e su un url di un articolo non più indicizzabile da quando l’archivio del quotidiano che lo aveva pubblicato è divenuto una piattaforma a pagamento.

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