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Niente tasse al collezionista che vende online

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FISCO

Niente tasse al collezionista che vende online

Comprare e vendere oggetti su piattaforme elettroniche a fine collezionistico non determina l’attività di commercio elettronico e non ha alcun impatto a livello di imposte sui redditi. Lo ha stabilito, con sentenza 826/31/16, la Commissione tributaria regionale della Toscana affrontando il caso di un contribuente persona fisica che acquistava e vendeva bottiglie di liquori d’antiquariato su e-bay.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento recuperando a tassazione Irpef, Iva e Irap sulla base dell’assunto che egli esercitasse un attività d’impresa, segnatamente di commercio elettronico, caratterizzata dall’acquisto e dalla vendita di bottiglie “mignon” su eBay. Il contribuente impugnava l’accertamento, contestando la violazione dell’articolo 55 del Tuir sulla qualificazione fiscale di imprenditore. La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’accertamento impugnato e le Entrate appellavano la sentenza di primo grado.

A questo proposito, la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, formulando il principio di diritto per cui, sul piano fiscale, ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore occorre dare rilievo al cosiddetto “lucro soggettivo”, cioè alla finalità perseguita dal soggetto nell’esercizio della sua attività. Così occorre distinguere se le operazioni di acquisto e vendita delle bottiglie sono state poste in essere con una finalità speculativa (quella del mercante d’arte) o meno, come accade se il soggetto si è limitato ad acquistare i beni suddetti per tenerseli oppure per destinare il ricavato della vendita degli stessi all’acquisto di altre bottiglie, in spirito collezionistico. Solo nel primo caso, infatti, il contribuente può considerarsi un imprenditore ai fini fiscali ex articolo 55 Tuir. Sul punto la Ctr chiarisce che la linea di confine tra le due figure è costituita dalla presenza o meno dei requisiti di “commercialità” in capo al soggetto. Più precisamente, occorre verificare se la vendita e l’acquisto dei beni suddetti si realizzi in modo professionale e abituale. Ai fini fiscali, in altre parole, il soggetto persegue un lucro soggettivo, e quindi produce reddito d’impresa, se ed in quanto eserciti regolarmente e sistematicamente la propria attività d’impresa, attraverso atti economici ordinati al raggiungimento di uno scopo (articoli 55 Tuir e 2195 Codice civile).

Quindi, la Ctr ha escluso la possibilità di riconoscere al contribuente lo status di imprenditore ai fini fiscali, in quanto la sua attività di compravendita di bottiglie “mignon” su eBay era da ricondursi a quella propria del collezionista. E questo, non solo perché il contribuente non esercitava l’attività di compravendita per professione abituale ex articolo 55 del Tuir in quanto semplice pensionato, ma anche perché il contribuente non godeva della professionalità e dell’organizzazione economica richiesta dall’articolo 2082 Codice civile. In assenza dei requisiti da ultimo citati, pur se non richiesti espressamente dall’articolo 55 del Tuir, si deve ritenere che il contribuente non sia titolare di reddito d’impresa e come tale non deve essere assoggettato ai consequenziali obblighi di natura contabile e fiscale.

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