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Società di comodo, disapplicazione fai da te

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Fisco & Contabilità

Società di comodo, disapplicazione fai da te

Nella compilazione della sezione relativa alle società non operative nel quadro RS del modello Unico società di capitali e di persone, da quest’anno è possibile disapplicare la relativa normativa per effetto delle nuove regole sugli interpelli probatori; tuttavia la omessa segnalazione di tale circostanza è punita con la sanzione da 2mila a 21mila euro.

Le società non operative

L’articolo 30 della legge 724/1994, definisce “di comodo” le società che non superano il test di operatività, ovvero quelle società i cui ricavi “figurativi” sono superiori rispetto ai ricavi effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti ad alcune poste dell’attivo, ovvero il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Si definiscono, invece, in perdita sistemica le società che hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale nel quinquennio 2010/2014, ovvero che nello stesso arco temporale hanno dichiarato per quattro periodi d’imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo. Per entrambe queste fattispecie, trova applicazione la particolare disciplina che comporta la determinazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette, un valore della produzione minimo ai fini Irap, nonché l’impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo; infine scatta il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva. Ultima aggravante per le società di capitali è l’applicazione dell’aliquota Ires maggiorata al 38 per cento.

I possibili rimedi

Le società possono evitare di essere assoggettate a questa disciplina se ricorre una delle cause di esclusione o disapplicazione previste dall’agenzia delle Entrate con provvedimento 23681 del 14 febbraio 2008, relativo alle società di comodo che, in forza di quanto previsto dal decreto legge 138/2011 opera anche per le società in perdita sistemica, e dal provvedimento 87956 dell’11 giugno 2012 per le sole società in perdita sistemica.

Le principali esclusioni riguardano i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali, le società che si trovano nel primo anno di esercizio, le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali, le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore e le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale. Sono, invece, cause di disapplicazione lo svolgimento esclusivo di attività agricola in base all’articolo 2135 del Codice civile da parte delle società agricole (Dlgs 99/2004), la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa della dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguimento di un margine operativo lordo positivo.

L’auto-disapplicazione

In assenza di cause di disapplicazione o esclusione, fino allo scorso anno, l’unico modo per evitare gli effetti negativi della disciplina era quello di presentare una istanza di interpello disapplicativo in base all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973. Da quest’anno, invece, le società che non superano il test di operatività o che conseguono perdite reiterate, potranno “auto-disapplicarsi” la disciplina e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo.

Il comma 4-quater dell’articolo 30 prevede infatti che le società che ritengono sussistenti oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono non presentare l’interpello e darne comunicazione nel modello Unico. A tal fine, la sezione relativa alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo, presente nel quadro RS del modello Unico, presenta da quest’anno due nuove caselle, denominate «Imposta sul reddito - società non operativa» e «Imposta sul reddito - società in perdita sistematica». Ciascuna delle due caselle deve essere compilata con il codice “1” in caso di accoglimento dell’istanza di interpello, con il codice “2” in caso di non presentazione dell’istanza di interpello, e con il codice “3” in caso di presentazione dell’istanza di interpello in assenza di risposta. I medesimi codici vanno indicati nelle caselle Irap ed Iva. In tutti e 3 questi casi, si produce l’effetto di considerare operativa la società.

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