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Tributario, alla Consulta i documenti in appello

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Tributario, alla Consulta i documenti in appello

La Ctr Napoli, con ordinanza 943/32/16 depositata il 6 maggio scorso (presidente e relatore Notari), ha sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 546/92, in materia di processo tributario, nella parte in cui la norma, per come interpretata dalla giurisprudenza, consente che la parte possa produrre in appello qualsiasi documento, anche se non prodotto in primo grado oppure prodotto ma non esaminato dal giudice in quanto tardivo. Secondo la Ctr, un sistema così delineato favorisce la parte che, magari per negligenza, non ha prodotto i documenti in primo grado, violando il diritto di difesa della controparte e contravvenendo ai principi di uguaglianza e del giusto processo tutelati dalla Costituzione (articoli 3, 24 e 117).

Il tema sollevato dalla Ctr non è nuovo ma continua a sollevare dubbi. La questione concerne l’interpretazione dell’articolo 58 del decreto legislativo 546/92, in particolare l’apparente contraddizione tra il primo e il secondo comma. Il primo comma dispone infatti, in linea con il processo civile (articolo 345, comma 3, Codice di procedura civile), il divieto di produzione in appello di nuove prove, salvo che il giudice non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute produrre nel precedente grado di giudizio per causa a sé non imputabile. Il secondo comma, invece, prevede la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, indipendentemente dall’impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado per causa a sé non imputabile (requisito richiesto dall’articolo 345, comma 3, Codice di procedura civile). Si tratta quindi di un’eccezione notevole, considerato che il processo tributario è essenzialmente documentale, essendo escluse le prove orali (articolo 7, comma 4, decreto legislativo 546/92).

La discrasia tra i due commi ha generato una copiosa produzione giurisprudenziale. La Cassazione è costante nel ritenere legittima la produzione in appello di nuovi documenti, indipendentemente dall’impossibilità di produrli in prima istanza per causa non imputabile all’interessato (tra le pronunce più recenti, 21909/2015, 12783/2015, 665/2014 e 16959/2012). Ciò in forza del principio di specialità dettato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 546/92: nel rapporto tra norma processuale civile e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, con la conseguenza che non si applica al processo tributario la preclusione alla produzione documentale prevista dall’articolo 345, comma 3, del Codice di procedura civile, potendo le parti produrre anche documenti preesistenti al giudizio di primo grado.

Va tuttavia segnalato che non sono infrequenti le decisioni delle commissioni di merito che ritengono inammissibile la produzione per la prima volta in appello di documentazione che la parte interessata avrebbe potuto produrre in primo grado (ad esempio, 224/15, 334/15 e 66/12 della Ctr Catania; 9755/15 della Ctr Napoli; 482/13 della Ctp Reggio Calabria).

La questione passa ora alla Consulta, che si auspica possa fugare una volta per tutte le incertezze che ancora oggi sussistono sull’argomento. In attesa della pronuncia, nella pratica quotidiana sarà certamente opportuno produrre già nel primo grado di giudizio tutta la documentazione utile, per non rischiare una pronuncia di inammissibilità delle produzioni effettuate per la prima volta in appello.

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