A oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore della relativa norma, oggi l’Inps, con la circolare 128/2016 ha fornito le indicazioni operative per chiedere l’indennità di paternità a beneficio dei lavoratori autonomi e per la maternità di 5 mesi, invece di 3, per le lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.
A seguito del decreto legislativo 80/2015, i cui effetti poi sono stati prorogati agli anni seguenti dal Dlgs 148/2015, dal 25 giugno 2015 i lavoratori autonomi, a fronte di determinate condizioni, possono beneficiare dell’indennità di paternità, al posto della madre, per la nascita di un figlio. Nella definizione di lavoratore autonomo in questo caso rientrano artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricolo a titolo principale, pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Questi lavoratori possono chiedere l’indennità a fronte della morte o grave infermità della madre, oppure abbandono del figlio da parte di quest’ultima o, ancora, affidamento esclusivo del figlio al padre. In questi casi il lavoratore può beneficiare dell’indennità a partire dal giorno in cui si verifica l’evento fino al termine previsto dei tre mesi successivi al parto riconosciuti alla madre (se quest’ultima svolge attività dipendente si aggiungono anche gli eventuali giorni non utilizzati nei 2 mesi precedenti il parto).
L’importo dell’indennità è indipendente dal reddito e varia per categoria, oscillando dai 26,49 euro giornalieri dei pescatori ai 47,68 di artigiani e commercianti. Mentre si percepisce l’indennità si può continuare a lavorare.
Le domande, anche per gli eventi che si sono già verificati, vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per il momento la richiesta va presentata in forma cartacea alla sede territoriale dell’Inps, ma entro settembre dovrebbe essere attivata la procedura online.
Oggi l’Inps ha recepito anche l'altra novità in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso: in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale le lavoratici autonome hanno diritto a un’indennità di 5 mesi, a prescindere dall’età del bambino minorenne. In questo caso, per gli eventi che si sono già verificati, a fronte della richiesta dell’interessata, l’Inps provvederà a pagare i 2 mesi aggiuntivi, oppure a erogare l’intera prestazione (se non era stata fatta domanda perché il bambino aveva più di 6 anni). La domanda va presentata esclusivamente online tramite il sito dell’Inps
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