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Indipendenza oltre l’esercizio

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i requisiti

Indipendenza oltre l’esercizio

Il revisore, nello svolgimento dell’attività, deve rispettare il requisito di indipendenza: deve quindi essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere coinvolto nel processo decisionale di essa. Tale requisito deve permanere, non in riferimento al periodo di competenza del bilancio di esercizio, ma nel periodo in cui, terminato l’esercizio, è completata l’attività di revisione relativa a quel bilancio. Ancor prima dell’avvio della revisione legale, il revisore deve documentare la propria indipendenza o, eventualmente i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, con indicazione delle contromisure e delle risorse utilizzabili.

Il provvedimento ravvisa il venir meno dell’indipendenza nei casi di sussistenza di rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, da familiarità, i casi di minaccia di intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la sua rete.

Il revisore non deve detenere strumenti finanziari emessi dall’ente sottoposto alla sua revisione, tantomeno deve essere coinvolto in operazioni su tali strumenti, fatti salvi quelli detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti (fondi pensione o assicurazioni sulla vita).

Nell’ipotesi in cui la società oggetto di revisione dovesse essere rilevata o incorporata, il revisore deve valutare la sussistenza della sua indipendenza e, entro tre mesi dalla data di approvazione dell’operazione, deve adottare i provvedimenti volti a ridurre i rischi eventualmente ravvisati.

Ovviamente il revisore non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente “controllato”, tantomeno svolgere funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia concluso il suo incarico.

Il corrispettivo per l’incarico non può essere subordinato ad alcuna condizione e non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, o di altri servizi diversi dalla revisione prestata.

Per garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori il revisore deve determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo alla rischiosità dell’attività, alla preparazione richiesta dallo specifico incarico e all’impegno richiesto.

Il provvedimento, ancorché si tratti di una precisazione ovvia, ricorda che il revisore non accetta, tantomeno richiede, regali o favori (di natura pecuniaria e non) dall’ente sottoposto a revisione, a meno che si tratti di beni di valore trascurabile o insignificante.

Nello svolgimento della revisione dovranno essere inoltre rispettati gli obblighi di riservatezza e del segreto professionale, che rimangono in vigore anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico. Il revisore uscente potrà mettere a disposizione del revisore entrante i documenti e le informazioni raccolte durante l’attività di controllo.

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