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La minaccia al pubblico ufficiale rientra nella particolare tenuità del…

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La minaccia al pubblico ufficiale rientra nella particolare tenuità del fatto

Dire a un pubblico ufficiale «mi ridia la patente: lei finisce male», rientra nella particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.

La Cassazione accoglie le rimostranze del fumantino ricorrente contro i giudici di merito che non avevano valutato la possibilità di far rientrare la condotta nel raggio d’azione della norma che prevede la non punibilità.

Il ricorrente aveva proseguito piano la marcia dopo che l’agente lo aveva fermato e, convinto di non aver fatto alcuna manovra proibita gli aveva dato dell’incompetente, completando il tutto con una minaccia di gravi conseguenze se non gli avesse restituito la patente che, nel frattempo era stato costretto a consegnargli.

Tanto era bastato ai giudici di merito per condannarlo per resistenza aggrava a pubblico ufficiale seppure con una pena lieve.

Ma la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio ritenendo che ci fossero i requisiti per applicare la particolare tenuità del fatto.

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