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Legge Cirinnà, diritti e doveri automatici per i conviventi

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DIRITTO

Legge Cirinnà, diritti e doveri automatici per i conviventi

I diritti e i doveri previsti per le «convivenze di fatto» dalla legge Cirinnà (la 76 del 2016) spettano automaticamente alle coppie che convivono, senza che sia necessario effettuare una dichiarazione ad hoc in anagrafe. Questa dichiarazione sembra invece essere un pre-requisito indispensabile per chi vuole stipulare un contratto di convivenza. Sono questi gli elementi da considerare per applicare le novità introdotte dalla legge 76/2016, in vigore dal 5 giugno scorso, che, accanto alle unioni civili tra omosessuali, ha regolato anche le convivenze.

La legge (articolo 1, comma 35) usa l’espressione «convivenza di fatto» e ne delinea il perimetro parlando di «due persone maggiorenni» (etero o omosessuali) «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

Per effetto della legge 76/2016 la convivenza di persone, dal punto di vista anche anagrafico, si può presentare in queste situazioni:

- il matrimonio, con marito e moglie di sesso diverso;

- l’unione civile tra persone del medesimo sesso;

- la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che rendano una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto fra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», disciplinata dall’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016;

- la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che dichiarano di avere «vincoli affettivi» non diversamente specificati; questa situazione (regolata dall’articolo 4 del Dpr 223/89, la legge che contiene il regolamento anagrafico) era quella “classica” prima della legge 76/2016 e comprende non solo le coppie ma chiunque abbia «vincoli affettivi» (ad esempio, due fratelli); ancora oggi vi ricadono i conviventi che hanno dichiarato in anagrafe l’esistenza di vincoli affettivi ma non hanno fatto la dichiarazione prevista dalla legge 76/2016;

- la situazione di convivenza non dichiarata in anagrafe né in base alla legge 76/2016, né in base all’articolo 4 del Dpr 223/89; può riguardare i conviventi che, per le più svariate ragioni, non hanno la residenza nella stessa casa o anche chi decide di non dichiarare l’esistenza del legame.

La questione è quindi se i diritti e i doveri dei conviventi sanciti dalla legge 76/2016 - che ovviamente si applicano alle convivenze dichiarate in base alla medesima legge 76 (è il caso di cui al punto 3 dell’elenco) - si applicano anche alle convivenze indicate ai punti 4 e 5 dello stesso elenco.

A far propendere per la risposta positiva è, da un lato, il fatto che la legge 76/2016 dirige le proprie norme alle «convivenze di fatto» senza presupporre la loro registrazione anagrafica; inoltre, e soprattutto, il fatto che quando la legge parla della nuova registrazione in anagrafe delle convivenze caratterizzate da «legami affettivi di coppia», si esprime (comma 36) nel senso che la convivenza è «accertata» mediante un’apposita dichiarazione anagrafica. Un’espressione, questa, decisiva per sospingere l’interpretazione delle norme nel senso che la convivenza e i relativi effetti giuridici sussistono a prescindere dalla dichiarazione anagrafica della convivenza; insomma, quella anagrafica non pare essere una “pubblicità costitutiva” della convivenza, ma solo una facilitazione della prova della convivenza.

Invece, la registrazione della convivenza in anagrafe pare indispensabile per iscrivere, sempre in anagrafe, il contratto di convivenza, che le coppie possono stipulare per regolare i rapporti patrimoniali (articolo 1, comma 52, legge 76/2016). Infatti il contratto, una volta confezionato, deve essere iscritto all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi, in cui la convivenza è registrata.

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