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Contabilizzatori, consumi energetici con deroga-costi

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condominio

Contabilizzatori, consumi energetici con deroga-costi

Le modifiche al Dlgs 102/2014 hanno confermato il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici. Ruolo essenziale è quindi quello dei contabilizzatori. Il legislatore, nel confermare la scadenza per gli adempimenti al 31 dicembre 2016, ha meglio definito l’esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione, non solo in fase di ripartizione, ma anche di fornitura.

Infatti, in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio. Il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali. Successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio.

Negli impianti a distribuzione orizzontale (“a zona”), bisognerà installare un sotto-contatore per la misura dei consumi individuali o di edifici a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio.

In caso di distribuzione verticale, oppure di impossibilità tecnica o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, sarà possibile invece installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari.

“Uno dei casi più ricorrenti di impossibilità tecnica è costituito dai pannelli radianti annegati nella soletta del pavimento”

 

Uno dei casi più ricorrenti di impossibilità tecnica (con deroga all’obbligo di installazione) è costituito dai pannelli radianti annegati nella soletta del pavimento. In questa fattispecie impiantistica, infatti, poichè il pannello serve per una percentuale anche l’appartamento posto sotto, non è possibile scegliere la quantità di calore prelevato in quanto tale operazione andrebbe ad incidere sul riscaldamento dell’appartamento confinante.

Per valutare l’eccessività dei costi, occorre una attenta disamina per ogni singola realtà impiantistica. Si consideri che normalmente (comprese le detrazioni) la spesa per la termoregolazione e contabilizzazione può essere recuperata in tre-cinque anni. Si pensi che in media ogni 10 anni devono essere sostituiti i ripartitori in quanto la pila che essi contengono si esaurisce.

Al totale va aggiunto anche il costo per le letture annue. Se il risparmio presunto, rapportato alla spesa necessaria per l’installazione, non consentisse effettivamente un vantaggio economico, si ricadrebbe nel caso dell’esenzione.

Per la ripartizione occorrerà fare riferimento alla norma Uni 10200. Va ricordato che la stessa è oggetto di revisione da parte dell’Uni. La nuova versione dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest’anno.

La precedente versione dell’articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs 102/2014, nel richiamare la 10200, prevedeva però solo i successivi aggiornamenti della stessa. Anaci, con una nota all’Uni, all’Ue ed al Mise, aveva espresso perplessità circa l’applicabilità delle modifiche introdotte alla 10200 nel 2015, in quanto le stesse non erano oggetto di meri “aggiornamenti”. Il problema è ora risolto dalla nuova versione della lettera d) che, nel richiamare la 10200, fa riferimento anche alle modifiche e non solo agli aggiornamenti della norma. Non dovrebbero quindi porsi problemi al momento dell’approvazione della nuova 10200.

Il legislatore ha anche previsto una norma transitoria. Molti condomìni, in ottemperanza alla legge, avevano già fatto effettuare i calcoli per la ripartizione della spesa del riscaldamento ai sensi della 10200 del 2013. In questi casi le nuove disposizioni sono facoltative.

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