Il bonus mobili per le giovani coppie è esteso di diritto a chi non è sposato ma «civilmente unito». Un altro tassello si aggiunge quindi alla piena e reale equiparazione tra matrimonio e unione civile, ma a riprova di quanti dubbi possano assieparsi sulla questione questa nuova certezza deriva da un’interrogazione parlamentare (prima firmataria Silvia Fregolent del Pd) cui ieri ha dato a risposta Enrico Zanetti, vice ministro dell’Economia, al question time della commissione Finanze della Camera.
I parlamentari partivano dalla legge 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze, che afferma che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano, in qualsiasi norma, «si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Quindi, proseguivano i deputati, la legge di Stabilità 2016, che amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del cosiddetto «bonus mobili» (detrazione del 50% della spesa sostenuta in 10 rate annuali), individua anche specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Tutte queste prescrizioni dovrebbero essere quindi applicabili, chiedevano i parlamentari, anche alle giovani coppie «civilmente unite». E infatti Zanetti, sentita l’amministrazione finanziaria, ha dato loro ragione: «non esiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il “bonus mobili” previsto per le giovani coppie ai componenti dell’unione civile», purché ricorrano le condizioni elencate nella circolare che «l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016».
I requisiti dovranno essere quelli indicati dall’agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 31 marzo 2016: la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono questi requisiti: a) essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016; b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 2016; c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire a loro abitazione principale. In riferimento al primo requisito, da oggi diventa possibile (si veda l’articolo qui sopra) formalizzare le unioni civili.
Sempre ieri l’agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione 64/E, su una questione analoga: la spettanza della detrazione del 50% delle spese per i lavori di recupero edilizio ai conviventi «more uxorio», che la Cassazione (sentenza 26543/2008), peraltro, aveva già riconosciuto.
Per le Entrate, proprio a seguito della legge 76/2016, è arrivato il momento di estendere ufficialmente ai conviventi «more uxorio» la possibilità, già riconosciuta con la circolare 121/E/1997 e la risoluzione 184/E/2002 ai «familiari conviventi» (anche se non proprietari dell’immobile) di detrarre le spese sostenute, pur in assenza di un «titolo di comodato»
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