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È nulla la multa se l’autovelox è mal segnalato

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corte di cassazione

È nulla la multa se l’autovelox è mal segnalato

(olycom)
(olycom)

È nulla la multa elevata con autovelox, se il cartello che segnala la presenza del rilevatore è presente solo all'ingresso del paese e non anche nei tratti successivi. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza 15899 depositata il 29 luglio. La sentenza trae origine dal caso di un automobilista multato per aver circolato lungo una strada statale alla velocità di 72 km orari, anziché ai 50 km stabiliti. A sua discolpa l'uomo indicava l'assenza - lungo il percorso - di una cartellonistica che segnalasse la presenza di dispositivi preposti al controllo elettronico della velocità e la mancata presenza di agenti accertatori.

La Cassazione ritiene fondata la motivazione addotta dall'automobilista multato, convenendo che non può ritenersi regolare la collocazione di un unico cartello di preavviso all'ingresso del paese, poiché non tiene in considerazione chi, come il protagonista della vicenda, si immetta in un tratto successivo lungo il tragitto.

“Non può ritenersi regolare la collocazione di un unico cartello di preavviso all'ingresso del paese”

 

Già con la sentenza 5997/14, ricordano i giudici, la Cassazione aveva sostenuto come la Pubblica amministrazione proprietaria della strada sia tenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione in loco di cartelli ben evidenti indicanti la presenza di autovelox. Una considerazione che trova forza nell'articolo 142 del Codice della strada, secondo il quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili” e poi ancora con il decreto del ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007, che enfatizza l'”adeguato anticipo” con cui i dispositivi devono essere installati rispetto al luogo in cui è collocato l'autovelox.

La ratio della norma, concludono i giudici, affonda le proprie radici nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla Pa, il cui potere sanzionatorio non è ispirato dall'”intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria”, ma da uno “scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici”.

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