Norme & Tributi

Sul contributo unificato nuovo appello alla Consulta

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ultimo comma

Sul contributo unificato nuovo appello alla Consulta

Il contributo unificato torna all’attenzione della Consulta. Con l’ordinanza 806/32/2016 depositata lo scorso 19 aprile (presidente e relatore Notari), la Ctr di Napoli ha sollevato la questione di costituzionalità dell’attuale versione dell’articolo 14, comma 3-bis, del Dpr 115/2002. Nel mirino del giudice campano è finita la parte della normin base alla quale, per i giudizi riguardanti una pluralità di atti tributari, si devono corrispondere tanti contributi quanti sono gli atti dedotti in giudizio (in base al valore di ciascuno di essi) e non invece un unico contributo calcolato sulla somma del valore dei singoli atti.

Nel caso in questione, un contribuente aveva ricevuto un invito di pagamento con cui l’ufficio di segreteria della Ctp di Caserta chiedeva l’integrazione del contributo unificato pagato per un ricorso contro un estratto di ruolo relativo a dieci cartelle di pagamento. Secondo il contribuente, ai fini del versamento del contributo unificato non si doveva tenere conto separatamente del valore di ciascuna cartella, ma occorreva considerare il loro valore complessivo.

Da quando è stato introdotto il contributo unificato nel processo tributario (Dl 98/2011), il tema della sua quantificazione in caso di giudizio che abbia a oggetto più atti (ricorso cumulativo oppure appello relativo a più ricorsi riuniti) ha creato diverse incertezze.

Fino al 31 dicembre 2013, in riferimento a tali fattispecie, l’articolo 14, comma 3-bis non specificava nulla circa i criteri di determinazione del contributo unificato. Il ministero dell’Economia, con la direttiva 2/Dgt del 14 dicembre 2012, ha interpretato la norma in senso “atomistico”, richiedendo il contributo in relazione a ciascun atto dedotto in giudizio. Alcune commissioni tributarie (Ctp Campobasso 120/1/2013, Ctp Enna 127/3/2015) hanno bocciato questa interpretazione, affermando che il contributo andava calcolato sulla somma di tutte le imposte richieste con gli atti impugnati. Altre commissioni tributarie hanno invece confermato la posizione dell’amministrazione finanziaria (Ctp Foggia 1634/3/2014, Ctp Bari 182/8/2013).

“La legge di Stabilità 2014 ha espressamente previsto che il valore della lite deve essere determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello»”

 

La legge di Stabilità 2014 (legge 143/2013), con l’intento di porre fine alle incertezze, ha espressamente previsto che il valore della lite deve essere determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello». Nonostante ciò, le proteste dei contribuenti non si sono placate, tanto che già la Ctp di Campobasso (ordinanza 162/1/2015) ha sollevato la questione di costituzionalità della norma in esame, conclusasi con un nulla di fatto perché giudicata inammissibile dalla Consulta (sentenza 78/2016).

La Ctr Napoli ritiene ora che la tematica della legittimità costituzionale del nuovo articolo di legge meriti di essere riconsiderata dalla Consulta. In particolare, secondo i giudici campani la necessità di dover corrispondere tanti contributi unificati quanti sono gli atti dedotti in giudizio vìola diversi principi tutelati dalla Costituzione (articoli 3, 24, 113 e 117) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (articoli 6, 13 e 18), visto che rende più oneroso il diritto di difesa (anche in confronto ai processi civile e amministrativo, dove il contributo si calcola cumulativamente), riduce la possibilità del contribuente di resistere agli atti impositivi del fisco e contrasta con il diritto del cittadino a un processo equo e a un ricorso effettivo, nonché con il divieto di restrizione dei diritti non strettamente necessaria rispetto allo scopo previsto.

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