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Adesione anche per l’accertamento parziale

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Adesione anche per l’accertamento parziale

Anche agli atti impositivi parziali emessi in base all’articolo 41 bis del Dpr 600/73 è applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione, con conseguente sospensione del termine di impugnazione per il periodo di 90 giorni, cui occorre aggiungere, se del caso, anche la sospensione feriale. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 4763, depositata il 30 maggio scorso.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento parziale notificato il 26 maggio 2015 relativamente al quale un contribuente aveva prima presentato un’istanza di accertamento con adesione, senza avere risposta, e poi ricorso dopo 129 giorni dalla notifica, contestando la rettifica e lamentandosi del mancato svolgimento dell’adesione e della violazione del diritto al contraddittorio. Costituitosi in giudizio, l’Ufficio, oltre a sostenere la legittimità della propria pretesa, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per presunta tardività, essendo l’atto stato impugnato dopo 129 giorni dalla notifica, in assenza dell’accertamento con adesione. Secondo l’Ufficio, infatti, in caso di accertamento parziale in base all’articolo 41 bis del Dpr 600/73 non sarebbe applicabile l’accertamento con adesione. Nel ritenere ammissibile il ricorso, la Ctp di Milano ha precisato che dal tenore letterale della norma che disciplina gli accertamenti parziali non può ritenersi esclusa l’applicazione dell’accertamento con adesione. Inoltre, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende automaticamente il termine per l’impugnazione di 90 giorni, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale.

La pronuncia suscita interesse poiché sussiste ancora oggi una diatriba accesa tra la prassi amministrativa e un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai prevalente. Il periodo di sospensione causato dall’istanza di adesione è da sempre stato ritenuto cumulabile con la sospensione feriale, che, a seguito del Dl 132/2014, va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. La circolare n. 65/2001 aveva specificato che, per la tempestiva impugnazione, si deve tener conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto in caso di accertamento con adesione, sia del periodo di sospensione feriale. Questo era stato confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 2682/2011 e dal Mef che, in risposta a un’interrogazione parlamentare (n. 5-06008 del 9 luglio 2015), ha espresso il proprio favore riguardo alla cumulabilità. Le posizioni favorevoli sono state però sconfessate da recenti pronunce della Cassazione, che con l’ordinanza n. 11632/2015 e, da ultimo, con l’ordinanza n. 7995/2016 ha confermato la tesi della non cumulabilità, ribadendo che la sentenza n. 2682/2011 è superata.

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