Norme & Tributi

Il rinvio del 770 «trascina» l’omesso versamento

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DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

Il rinvio del 770 «trascina» l’omesso versamento

La proroga della scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta comporta anche lo slittamento del termine entro il quale occorre procedere al versamento delle ritenute effettuate nell’anno 2015 onde evitare il compimento del reato di omesso versamento.

Ma da quest’anno il delitto segue le nuove regole in vigore dallo scorso mese di ottobre. Sempre poi a seguito di tali modifiche, anche l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta può costituire reato ove non siano state versate somme superiori a 50.000 euro

Omesso versamento

Ai fini penali, entro il termine di presentazione del 770 (quest’anno per effetto della proroga il 15 settembre) occorre versare le ritenute operate nell’anno 2015. Nel caso in cui non si effettui tale versamento per somme superiori a 150.000 euro si commette un reato (articolo 10 bis del dlgs 74/2000) punito con la reclusione da sei mesi a due anni (fino allo scorso anno l’importo era di 50.000 euro)

“Da quest’anno nuove regole per il reato di omesso versamento ”

 

Occorre tener presente che rispetto alla precedente versione del reato (in vigore fino allo scorso 21 ottobre 2015), è stato ora previsto che le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.

La vigente fattispecie contenuta nell’articolo 10 bis del dlgs 74/2000 infatti fa riferimento alle «ritenute (…) dovute sulla base della stessa dichiarazione» e non più a quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Da quest’anno, dunque, per la commissione del reato non saranno più necessarie le certificazioni rilasciate al sostituito, ma sarà sufficiente l’indicazione nel modello 770 dell’importo poi non versato. Va da sé che mentre l’innalzamento della soglia penale (a 150.000 euro), essendo più favorevole al trasgressore, si applica anche per il passato in virtù del principio del favor rei, la previsione della semplice indicazione nel modello 770 delle ritenute (e non più la necessità di rilasciare la certificazione) risultando più sfavorevole al reo, trova applicazione solo per il futuro e quindi per la prima volta da quest’anno.

Si ricorda che se entro il giorno 15 settembre il contribuente interessato versi una somma che consente la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000 euro, egli non commetterà reato. Quindi, ad esempio, se le ritenute non versate nel 2015 sono pari a 200.000 euro sarà sufficiente che il contribuente, entro il prossimo 15 settembre, versi 50.001 euro per non commettere reato (l’omissione infatti scenderebbe al di sotto della soglia di rilevanza penale)

Scaduto il termine, un eventuale parziale pagamento non risolve il problema ai fini penali in quanto è necessaria l’integrale estinzione del debito tributario anche a rate e da concludersi prima che venga iniziato il dibattimento.

In queste ipotesi di integrale pagamento si verifica una causa di non punibilità e quindi il contribuente non potrà essere perseguito penalmente. Le modifiche introdotte al dlgs 74/2000 consentono peraltro di chiedere al giudice - in caso di pagamenti dilazionati - due proroghe di 3 mesi cadauna per concludere i versamenti.

Omessa dichiarazione

Il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta comporta la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore ad euro cinquantamila.

Si ricorda che per espressa previsione legislativa si applicano le regole (comma 2 dell’articolo 5 dlgs 74/2000) già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva. In base a tali norme non si considera omessa, tra l’altro, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, questa previsione comporta che il reato si consumi non al momento della scadenza del 770 ma nei successivi 90 giorni, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Ne consegue che quest’anno la data di riferimento (ai fini penali) è il 14 dicembre 2016 (90 giorni successivi al 15 settembre).

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