Norme & Tributi

Serve un progetto alle norme per la dilazione

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dichiarazioni e adempimenti

Con i tempi che corrono non è certo un evento eccezionale il mancato rispetto di un piano di rateazione. Se ne occupano tutti i giorni le banche e le società di credito al consumo e se ne occupa il titolare della riscossione dei tributi.
Nell'ambito delle pratiche bancarie alludiamo in particolare ai piani attestati e agli accordi di ristrutturazione del debito (articoli 67 e 182-bis della legge fallimentare ), che prevedono un piano di rientro cadenzato a scadenze predefinite. Se il debitore si rende conto di non poterle rispettare, si attiva per tempo con il ceto creditorio, e definisce un piano di allungamento delle scadenze.
La rateazione dei debiti tributari segue regole rigide, ormai da anni scandite da provvedimenti legislativi di urgenza, che talora rimettono in termini i debitori decaduti dalla dilazione.
L'ultimo è stato approvato ieri, allo soglia delle vacanze estive del Parlamento, con la tecnica dell'autobus di passaggio, cioè di inserimento nella legge di conversione di un provvedimento che non ha nessuna connessione con l'argomento. Questo ennesimo sforzo è stato compiuto dalla legge di conversione del Dl 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, che concede una nuova possibilità di rateazione al debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio previsto dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'ormai datato decreto delegato sulla riscossione dei tributi, Dpr 602/1973 . Ovviamente i commi aggiunti sono più recenti, introdotti nel 2011 e 2012. Le dilazioni previste dall'articolo 19 presentano una triplice scansione:
sino a 50.000 euro di debito tributario (ora aumentate a 60.000 dal provvedimento appena approvato dal Parlamento) è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; otre 50.000 euro non basta che il contribuente lo affermi, ma lo deve documentare;
nel caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
per una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, fuori dalla responsabilità del contribuente, la dilazione può essere aumentata a dieci anni (120 rate mensili, contro le 72 delle prime due dilazioni).
Nel sito di Equitalia è possibile chiedere online la rateazione ordinaria sino a 50.000 euro, che costituisce pertanto una opportunità diffusa, praticamente automatica, della quale non bisogna però abusare, in quanto il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo in unica soluzione. Chi viene riammesso alla rateazione per effetto della legge ora approvata deve stare più attento, in quanto incorre nella (ulteriore) decadenza dopo il mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive.
Il ripetersi di norme una tantum, ma sempre più ricorrenti, di remissione in termini per chi è decaduto dalla rateazione tributaria pone in evidenza che le disposizioni non hanno ancora raggiunto una coerenza di sistema. Cosa che non si può certo fare con regole adottate in un provvedimento avente ben altro oggetto, approvato con il voto di fiducia. La vetustà del decreto sulla riscossione delle imposte richiede l'avvio di un disegno sistematico, nel cui ambito non ha nessun senso la possibile soppressione di Equitalia. I tributi devono essere riscossi, semmai si tratta di non oberare chi se ne deve occupare, caricandolo di pretese prive di fondamento o rivolte a debitori palesemente insolventi o irreperibili.

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