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Dal «waiver» all’uscita della Svizzera dalla black list:…

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Dal «waiver» all’uscita della Svizzera dalla black list: effetto a catena sulla voluntary

(Fotogramma)
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L’entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione sulla doppia imposizione tra l’Italia e la Confederazione elvetica a seguito dello scambio delle notifiche delle rispettive leggi di ratifica è da collocarsi precisamente così come comunicato dalle autorità diplomatiche al 13 luglio 2016.
Come ormai noto però lo scambio di informazioni tra i due Paesi potrà avvenire con effetti retroattivi dal 23 febbraio 2015 . Il primo effetto immediato già rilevato riguarda le procedure di collaborazione volontaria non ancora divenute definitive alla data del 13 luglio scorso per cui non è più necessaria l’autorizzazione da parte dei contribuenti agli istituti svizzeri per l’agenzia delle Entrate per accedere alle informazione dei loro conti (c.d. «waiver»).

Infatti qualsiasi informazione ormai potrà essere richiesta attraverso la procedura di cooperazione amministrativa prevista dal protocollo che abolisce il segreto bancario in caso di richiesta effettuata dalle amministrazioni finanziarie dei due Paesi su singoli o gruppi identificati di contribuenti con il limite delle richieste generalizzate (c.d. «fishing expedition»). Come è stato già osservato anche tutti i waiver già rilasciati non avranno più efficacia sempre dal 13 luglio 2016.

L’altro effetto prossimo e consequenziale sarà evidentemente la prossima uscita della Svizzera dalla black list italiana per le persone fisiche. Tale uscita che dovrà necessariamente avvenire entro quest’anno solare comporta diverse conseguenze di non poco conto per le persone fisiche. Innanzitutto per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche decade l’inversione dell’onere della prova. I contribuenti che hanno cambiato la loro residenza dall’Italia alla Svizzera per l’anno di imposta 2016 (se l’uscita dalla lista si confermerà per il 2016) non dovranno più dimostrare al fisco italiano che la loro residenza non è fittizia. La decorrenza per prassi amministrativa non potrà essere retroattiva per il principio di autonomia del singolo anno di imposta e per alcuni corollari contenuti proprio nella legge 186/14 sul rientro dei capitali, anche se vi sono alcune opinioni contrastanti in proposito. Da ultimo altro effetto immediato con l’uscita dalla black list sarà dal punto di vista sanzionatorio la inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni previsto dall’articolo 12 del dl 78/09 per il noto principio del favor rei che è applicabile pacificamente nella materia sanzionatoria tributaria. Tale norma infatti prevede il trattamento peggiorativo solo per i Paesi appartenenti alla black list italiana.

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