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Stop all’anatocismo: gli interessi dovuti solo se moratori

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giustizia

Stop all’anatocismo: gli interessi dovuti solo se moratori

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Stop definitivo all’anatocismo dal prossimo 1° ottobre. Il decreto n. 343 del 3 agosto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) mette definitivamente fine alla querelle sul calcolo degli “interessi sugli interessi”, dando esecuzione al decreto banche del febbraio scorso, convertito nella legge 49/2016.

Punto fermo del provvedimento - che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - è il “nuovo” regime degli interessi nella raccolta e nell’esercizio professionale del credito. Gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi, salvo quelli di mora», per i quali tra l’altro si applicano le norme generali del codice civile. Ancora, nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento «è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno», con calcolo al 31 dicembre - salvo il contratto sia chiuso prima di quella data - eliminando così la asimmetria tra banca e cliente. Cliente che avrà un periodo cuscinetto di 30 giorni prima che gli interessi maturati diventino esigibili, periodo modificabile ma solo a favore del cliente stesso. La derogabilità delle norme imperative solo a favore della parte debole diventa poi un principio generale nei rapporti di conto corrente, finanziamento etc.

Nel raggio d’azione della nuova normativa ricadranno, a partire da ottobre, sia le aperture di credito di conto corrente- comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti - sia gli sconfinamenti, e anche i contratti già in essere dovranno adeguarsi con clausole conformi al nuovo articolo 120 c.2 del Testo unico bancario (modificato appunto dal decreto banche del febbraio scorso).

Si chiude così, dalle porte principali di fonte primaria (legge) e secondaria (decreto) l’annosa questione dell’anatocismo bancario, che da tempo divideva anche la giurisprudenza. Al centro della vicenda c’era l’interpretazione del vecchio articolo 120 Tub che, modificato nel 2013, non aveva chiarito la decorrenza dello stop all’anatocismo, se subordinato all’emanazione del decreto Cicr o se invece immediatamente precettivo. L’arbitro bancario finanziario (decisione 7854/2015)aveva sposato la linea del divieto automatico dal 1° gennaio 2014 senza bisogno di interventi attuativi, “condividendo” la giurisprudenza del tribunale di Milano. Tuttavia altri giudici di merito - tra cui Torino e Bologna - avevano seguito l’interpretazione opposta e affermato che «stante l’ambiguità della riformulazione legislativa» era comunque corretto il comportamento dell’istituto bancario che conservava la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi, in quanto «il divieto non è immediatamente operativo».

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