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Opera utilizzata per la propaganda elettorale, risarcibile solo il danno…

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DIRITTO

Opera utilizzata per la propaganda elettorale, risarcibile solo il danno morale

All'autore dell'opera utilizzata a fini di propaganda elettorale e accostata ad un partito politico spetta soltanto il riconoscimento del danno morale e non di quello materiale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16940, depositata il 10 agosto.

La disputa tra un artista siciliano e un suo conterraneo, candidato alle elezioni provinciali nel 1991, ruota intorno all'uso di una riproduzione non autorizzata di un manufatto che l'aspirante politico avrebbe utilizzato a fini di propaganda elettorale. Nel 2003 il tribunale di Messina condannava l'imputato al pagamento dei danni patrimoniale e non, ma la Corte di appello, otto anni più tardi, accoglieva parzialmente il ricorso dell'aspirante politico, mantenendo ferma la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e rigettando per difetto di legittimazione attiva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Tale versione è stata confermata dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dall'artista siciliano. Dalla creazione di un'opera artistica – ribadiscono gli ermellini – si genera un «diritto morale concernente la paternità dell'opera che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 633/1941, l'autore ha in ogni caso diritto di rivendicare, opponendosi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione». Rientra in questa categoria anche l' «uso distorto dell'opera… posta in collegamento con un partito politico». Non regge invece, secondo la Cassazione, la richiesta del danno patrimoniale. I giudici ribadiscono infatti fermamente quanto già anticipato dalla Corte di appello e cioè che che lo sfruttamento economico del manufatto compete alla amministrazione che ha commissionato l'opera, ai sensi dell'articolo 11 della legge sul diritto d'autore.

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