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Formazione apprendisti con contributi a zero

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Lavoro e Previdenza

Formazione apprendisti con contributi a zero

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Per l’efficace costruzione del sistema duale sono particolarmente utili le risposte agli interpelli che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili hanno posto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Con l’interpello 21/2016 i consulenti hanno chiesto se, dopo le modifiche del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015), il datore di lavoro che sta attuando un contratto di solidarietà difensivo possa assumere apprendisti.

Il ministero ha precisato che la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali del contratto di solidarietà difensivo, nel suo periodo di vigenza, va contemperata con la possibile insorgenza di ulteriori esigenze lavorative. Qualora queste necessità possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà consentito procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva, anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato.

Tuttavia, il ministero precisa che deve essere sempre rispettato il rapporto di tre apprendisti ogni due dipendenti specializzati, ovvero quello del 100% nel caso di imprese al di sotto delle dieci unità, e deve essere garantita all’apprendista una formazione adeguata rispetto alle finalità del suo percorso.

Con l’interpello 22/2016 presentato dai commercialisti è stato chiarito quale è il regime contributivo applicabile alla disciplina retributiva degli obblighi formativi previsti per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’esigenza di chiarimento nasce dalla previsione del minimale contributivo vigente, su cui si deve calcolare la percentuale dei contributi da versare, anche nel caso in cui la retribuzione erogata al lavoratore sia inferiore al minimale stesso. Infatti la nuova disciplina dell’apprendistato duale ha previsto la possibilità del datore del lavoro di corrispondere una retribuzione pari al 10% per la formazione interna all’impresa e l’esonero dall’obbligo retributivo per la formazione svolta presso l’istituzione formativa (articolo 43, comma 7 del Dlgs 81/2015).

Pur confermando la vigenza dell’obbligo di versare i contributi sul minimale previsto e adeguato annualmente, il ministero ha precisato che questo obbligo non riguarda l’apprendistato per espressa previsione normativa, a tal fine richiamando la circolare Inps 208 del 13 ottobre 1988.

Lo stesso interpello ricorda che l’aliquota dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è pari al 5% in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 (articolo 32 del Dlgs 150/2015).

Considerato che il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere individuato sulla base della retribuzione determinata per gli apprendisti (10% della retribuzione per la formazione interna ed esonero per quella esterna, salvo le diverse previsioni del contratto collettivo di riferimento) l’interpello conclude che il datore di lavoro non dovrà pagare nessun contributo per la formazione esterna, mentre dovrà versare solo un contributo del 5% della retribuzione effettivamente erogata per la formazione interna.

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