Per milioni di contribuenti è ora di fare i conti con il Fisco, che riapre i battenti con più di 100 scadenze, esattamente 106 in un giorno. Finisce, infatti, lunedì 22 agosto la pausa estiva che ha differito al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Pausa che si è spostata a lunedì 22 agosto considerato che il 20 è sabato e il 21 domenica.
La ripresa dei versamenti avrà un valore molto significativo anche per l’Erario: il 22 agosto dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa 23 miliardi di euro grazie a Irpef (4,5 miliardi), Ires (2 miliardi), Iva (15 miliardi) e Irap (1,1 miliardi; quest’ultima, però, è solo dei privati).
Il condizionale è d’obbligo visto che la stima deriva da un calcolo effettuato in base agli ultimi dati resi disponibili dal dipartimento Finanze del ministero dell’Economia, che mensilmente pubblica il bollettino delle entrate. Intrecciando gli incassi registrati l’anno scorso (quando le condizioni erano le stesse di quest’anno) e l’andamento tendenziale dei primi sei mesi dell’anno è possibile ritenere che le principali imposte incassate ad agosto potrebbero portare al Fisco circa 23 miliardi.
Sullo sfondo resta, poi, il lavoro in corso per rivedere il calendario. Anche quest’anno, infatti, i contribuenti hanno dovuto fare i conti con scadenze che si accavallavano e con adempimenti dal ritmo troppo intenso. Da qui la necessità di un confronto con il Governo che dovrebbe riprendere a settembre (si veda anche l’articolo riportato sotto) per arrivare anche a una nuova tornata di semplificazioni. Questi i principali adempimenti in scadenza.
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI | |
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UNICO 2016 | |
Versamento saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016 dei contribuenti soggetti agli studi settore, superminimi e forfetari, con lo 0,40% in più Versamento rate in scadenza il 1° agosto 2016 (scadenza di legge 31 luglio) Terza rata dei contribuenti estranei agli studi di settore che hanno pagato la prima rata entro il 16 giugno 2016 | Seconda rata dei contribuenti estranei agli studi di settore che hanno pagato la prima rata entro il 16 luglio 2016 (che si “spostava” al 18) Terza rata dei non titolari di partita Iva “interessati” dagli studi di settore che hanno pagato la prima rata entro il 6 luglio 2016 Terza rata dei contribuenti titolari di partita Iva “interessati” dagli studi di settore che hanno pagato la prima rata entro il 6 luglio 2016 |
IVA | |
Versamenti relativi al mese di luglio 2016 (contribuenti mensili) Pagamenti relativi al secondo trimestre 2016 (contribuenti trimestrali normali e “particolari”) | Sesta rata saldo Iva 2015 Autofattura, da parte dei titolari di partita Iva, per acquisti intracomunitari |
INTRATTENIMENTI | |
Versamento dell'imposta relativa al mese di luglio | |
RITENUTE | |
Versamento ritenute operate nel mese di luglio da parte dei condomini | Versamento ritenute dell'8% operate da Poste e banche sui bonifici del 36, del 50, 55 e 65% |
SPORT DILETTANTISTICO | |
Ritenute di luglio operate dalle associazioni sportive dilettantistiche | |
TRIBUTI OMESSI | |
Perdono “breve” per i tributi omessi scaduti il 16 luglio 2016 (che si “spostava” al 18) | |
CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL | |
Pagamenti in scadenza ordinaria dal 1° al 20 agosto | |
ACCISE | |
Versamento accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio | Accisa sull'energia elettrica che si versa in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente |
La scadenza più rilevante di lunedì 22 riguarda i pagamenti dovuti dai contribuenti “interessati” dagli studi di settore, superminimi e forfetari, società di persone, studi associati e società di capitali comprese, che presentano o inviano telematicamente il modello Unico 2016. Lunedì è l’ultimo giorno per eseguire i pagamenti risultanti da Unico 2016, compreso il primo acconto per il 2016, con la maggiorazione dello 0,4% che riguarda, inoltre:
i contribuenti che devono pagare l’Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore;
le persone fisiche e i contribuenti interessati agli studi di settore che devono pagare il diritto annuale al Registro imprese.
Iva in Unico
I contribuenti che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva 2015 entro il 16 marzo 2016, possono eseguirlo insieme ai versamenti di Unico 2016, maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Chi paga il saldo Iva entro lunedì 22 agosto, deve aggiungere un ulteriore 0,4% all’importo a debito già maggiorato dell’1,2% per lo spostamento dal 16 marzo al 6 luglio 2016. In caso di compensazione di debiti con crediti di Unico, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta. Se i debiti di Unico 2016 sono superiori ai crediti, lo 0,4% si applica solo sulla differenza.
Lunedì 22 agosto si devono anche versare le ritenute operate nel mese di luglio su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; compensi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell’avviamento commerciale, premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise, premi per l’allevamento equino, riscatto assicurazione vita, premi e altre vincite, contributi degli enti pubblici a imprese, redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.
Iva per mensili o trimestrali
Alla cassa anche i contribuenti Iva per pagare il conto delle liquidazioni mensili o trimestrali. Il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese di luglio, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. I contribuenti Iva trimestrali determinano la differenza tra l’Iva esigibile nel secondo trimestre 2016, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati.
L’importo dell’Iva dovuta deve essere maggiorato dell’1 per cento. I contribuenti Iva trimestrali “particolari” determinano la differenza tra l’Iva esigibile nel secondo trimestre 2016, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Sono trimestrali “particolari” gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, nonché gli enti e le imprese che effettuano prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con decreto ministeriale. Deve essere versata l’Iva a debito, ma i trimestrali “particolari” sono esclusi dalla maggiorazione dell’1% che è invece dovuta dai trimestrali “normali”.
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