Norme & Tributi

Sull’invio di beni o alimenti non pesa l’aliquota Iva

  • Abbonati
  • Accedi
PER LE IMPRESE

Sull’invio di beni o alimenti non pesa l’aliquota Iva

Per le donazioni in natura e in denaro a favore di Onlus sono previste agevolazioni fiscali e semplificazioni, anche ai fini Iva.

Le imposte dirette

L’articolo 100 del Tuir individua tutta una serie di erogazioni liberali in denaro che consentono alle imprese di beneficiare anche di agevolazioni fiscali. Le erogazioni in denaro effettuate a favore di Onlus nonché di iniziative umanitarie sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate per un importo non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. Inoltre l’articolo 27 della legge 133/1999 prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro «effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari», se sono effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.

Sempre per le imposte sui redditi, la stessa legge 133 stabilisce che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni gratuitamente in occasione di calamità pubbliche o eventi straordinari, dando così la possibilità di dedurne il costo, purché i beni stessi siano destinati alle fondazioni, associazioni, comitati od enti già ricordati sopra.

Anche il decreto legislativo 460/1997 contiene una norma agevolativa per la cessione gratuita di beni: non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, infatti, le cessioni gratuite in favore delle Onlus che riguardano derrate alimentari e prodotti farmaceutici, nonché la cessione gratuita di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; ma a condizione che questi beni presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, come prescritto dalla legge, «pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione». Quest’ultima cessione gratuita soggiace, però, a un limite di deducibilità pari al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni ceduti gratuitamente, che complessivamente non può essere superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Iva e Agenzia

La stessa norma stabilisce che questi beni non di lusso che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, se ceduti gratuitamente ai soggetti sopra indicati si considerano distrutti agli effetti Iva. Il cedente può quindi effettuare la cessione senza applicare l’imposta e senza limitazioni al proprio diritto di detrazione.

Ai fini Iva si considerano distrutti anche i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei a esserlo per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari o per prossimità della data di scadenza, se ceduti gratuitamente ai soggetti di cui all’articolo 10, n. 12), del Dpr 633/72, tra cui rientrano anche le Onlus. Per i beni considerati distrutti è necessario che delle singole cessioni gratuite sia data preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate (con raccomandata AR) e che la Onlus beneficiaria attesti l’impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo il cedente deve inoltre annotare nei registri Iva qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

Per le altre cessioni gratuite di beni vale quanto stabilito dal decreto legislativo 441/97: pertanto, al fine di vincere la presunzione di cessione “in nero”, il cedente deve emettere regolare Ddt ed effettuare una comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima della consegna, agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza, contenente data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo del valore dei beni, determinato sulla base del prezzo di acquisto. Questa comunicazione può non essere inviata se l’ammontare del costo dei beni non è superiore a 15mila euro o se si tratta di beni facilmente deperibili.

Le cessioni gratuite alle Onlus e agli altri soggetti di cui all’articolo 10, n. 12), del Dpr 633/72 sono esenti da Iva, e l’ente che riceve i beni deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

© Riproduzione riservata