Il percorso è stato tracciato con prudenza, ma anche con realismo: il processo tributario telematico si sta diffondendo, con carattere di facoltatività ma con sistematicità, nelle regioni italiane, per cui è ipotizzabile che entro il prossimo anno tutte le corti giudiziarie tributarie potranno disporre del Ptt.
Dall’osservatorio qualificato che è il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, si possono già fare alcune riflessioni e avanzare alcune proposte.
La prima considerazione, fondata sull’esperienza che sta maturando sul campo, riguarda l’assoluta importanza – per i magistrati, ma ovviamente per tutti gli operatori – della formazione specifica, indispensabile non tanto per le difficoltà del sistema quanto per diffondere una cultura dell’uso proficuo di tutti i sistemi di informatizzazione, di cui il Ptt è solo una parte.
La seconda considerazione: è sempre più discutibile che esistano vari sistemi e persino modelli di processo telematico a seconda delle giurisdizioni. La riconduzione a un unico sistema è una delle condizioni non solo per raggiungere l’efficienza e l’economicità del ricorso alle procedure informatiche, ma anche perché le stesse siano non uno strumento con cui l’amministrazione pensa di controllare i “suoi” procedimenti, ma una piattaforma quanto più possibile aperta e di accesso agevole, a cui possano concorrere coloro che operano nel settore al di là di arcaici monopolismi.
La terza considerazione è che anche nei sistemi di digitalizzazione e informatizzazione vige la legge che le nozze non si fanno con i fichi secchi e soprattutto non si fanno con sistemi complessivamente obsoleti o che non siano diffusamente utilizzabili anche in remoto.
La peregrina idea che basti, per informatizzare, piazzare qualche computer nelle segreterie delle commissioni va sostituita con l’urgente accoglimento della proposta di riconoscere ai magistrati una piccola ma significativa dotazione, sul modello di quello già attuato per gli insegnanti, che consenta loro, in pieno regime di libertà, di tenersi aggiornati, sia con l’hardware sia con il software, per potersi interfacciare dovunque con il sistema generale del Ptt.
Quarta considerazione: il Ptt deve rapidamente entrare a regime sul tutto il territorio nazionale e divenire obbligatorio, poiché l’esperienza controversa e ancora non pienamente soddisfacente del processo civile telematico dimostra che solo dopo l’avvio obbligatorio si comincia a fare sul serio e si implementano le procedure.
Infine quinta, ma centrale considerazione: non bisogna mai dimenticare che l’informatica è un mezzo, e che i suoi strumenti non possono essere configurati come automatici, che peraltro tali non sono perché rispondono a input predisposti e standard programmati.
Pertanto occorre – con tutte le cautele in tema di protezione della sicurezza e della privatezza della comunicazione processuale – che sia chiaro che è solo il giudice a dover avere l’ultima parola, decidere sull’ammissibilità degli atti e dei documenti e consultarli se ritiene che debbano entrare a far parte del materiale processuale.
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