Norme & Tributi

Tassa rifiuti: chi deve pagare la Tari e come calcolare l’importo

  • Abbonati
  • Accedi
tributi locali

Tassa rifiuti: chi deve pagare la Tari e come calcolare l’importo

La tassa rifiuti serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la normativa prevede che le tariffe devono essere calcolate in modo tale da coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi delle discariche, inclusi anche quelli sostenuti dopo la loro chiusura. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale ed è per questo che nessuno può sottrarsi al prelievo.

Il presupposto
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, “suscettibili” di produrre rifiuti urbani, o assimilati agli urbani. Quello che rileva per la norma è quindi la suscettibilità a produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che vi sia un effettivo utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Vi sono però delle superfici che sono escluse per legge, come le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, parcheggi ed aree verdi. Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle aziende, quali i magazzini a cielo aperto. Sono parimenti escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni, come i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili ed i giardini. L'esclusione opera anche per le aree comuni condominiali, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, stenditoi, eccetera). Sono anche escluse le superfici non suscettibili di produrre rifiuti e quelle per le quali vi è l'obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati.

Sono soggette ad imposizione anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

I soggetti tenuti al pagamento
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili, ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La normativa però precisa che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La dichiarazione
Sotto il profilo dichiarativo, facendo parte la Tari della Iuc, si rende applicabile la regola generale che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Si tratta di termine però modificabile con regolamento comunale, sicché è opportuno verificare il termine stabilito dai singoli Comuni, che normalmente ne prevedono di più ristretti.

Le tariffe
La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed è calcolata a giorni. La normativa prevede diverse modalità di determinazione delle tariffe. Il criterio normalmente seguito è quello stabilito per l'ex Tia dal Dpr n. 158/1999, ovvero il cosiddetto metodo normalizzato, che prevede per le utenze domestiche una tassazione sia in base alla superficie occupata che in base al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche si tiene conto solo delle superfici. La tariffa è determinata suddividendo i costi del servizio in costi fissi e costi variabili ed è ripartita tenendo conto di coefficienti di produttività dei rifiuti che variano secondo la categoria di contribuenza.

In alternativa, il Comune può calcolare le tariffe utilizzando un sistema simile a quello della soppressa Tarsu, senza tener conto per l'utenza domestica del numero dei componenti e prescindendo dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile. Aumenta, infine, il numero dei Comuni che applica la tariffa corrispettivo, che dovrebbe tener conto della quantità dei rifiuti conferiti dal singolo utente.

© Riproduzione riservata