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Dare del «puttaniere» all’ex marito rientra nel diritto…

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Cassazione

Dare del «puttaniere» all’ex marito rientra nel diritto di critica

Non sempre dare del “puttaniere” all'ex coniuge è diffamatorio, a volte l’epiteto può ascriversi a un più banale esercizio di critica. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 37397 depositata l’8 settembre. E così una donna abruzzese, condannata dal tribunale di Teramo al pagamento di una multa e al risarcimento del danno per aver offeso l'ex marito davanti al figlio comune e alla fidanzata, si è vista accogliere dai giudici il ricorso presentato contro tale sentenza.

La tesi dell’imputata era quella di aver esercitato il diritto di critica nei confronti del marito - implicato in una relazione more uxorio - all’interno della ristretta cerchia familiare. Nel ricorso la donna aveva richiamato in particolare la giurisprudenza che riconosce il diritto di critica in ambiti associativi assimilabili alla famiglia quali il condominio, le associazioni private, le associazioni sindacali e i partiti politici, «tanto più che - argomentava - nel caso di specie il commento era giustificato dalla ritenuta violazione delle regole sulle quali si regge la convivenza coniugale».

Nel ricordare che il diritto alla libera manifestazione del pensiero si esercita attraverso il requisito della “continenza”, ovvero una formula espositiva corretta e strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione che «non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione», i giudici passano in rassegna le varie accezioni della parola “puttaniere”. C’è quella letterale, riferita a persone dedite alla frequentazione di meretrici, oppure quella «ineludibilmente incontinente» di donnaiolo o playboy, che ha una connotazione frivola.

Ma quale accezione deve intendersi, allora, per il caso in questione?
Di questo, sentenzia la Cassazione, dovrà decidere il tribunale di Teramo, chiamato a un nuovo esame, tenendo ben a mente due punti fermi forniti dai giudici: che solo le espressioni che trasmodano in una incontrollata aggressione verbale superano il limite della continenza e che il comportamento dell’imputato va calato nel contesto ambientale e storico di riferimento.

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