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Sanatoria per il reato istantaneo

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LAVORO

Sanatoria per il reato istantaneo

Paghi la sanzione amministrativa? Esegui una prescrizione imposta dagli ispettori del lavoro? Estingui in questi modi la contravvenzione delle norme in materia di lavoro, anche quando il reato è istantaneo e non si possono più effettuare regolarizzazioni.

Se la cava così, almeno per ora, il rappresentante legale di una società di pulizie che assumeva formalmente lavoratori per far loro svolgere in realtà la prestazione presso un’altra azienda. Violazione delle norme in materia di somministrazione dunque, ma la relativa sanzione penale sarebbe stata evitata anche con il pagamento di una misura amministrativa. E sulla base di questa chance, non offerta al “colpevole”, che la Corte di cassazione, Terza sezione penale, sentenza n. 37228, depositata ieri, ha cancellato un’ammenda di quasi 23mila euro.

La difesa aveva sostenuto, nel ricorso, il mancato rispetto delle norme, articoli 13 e 15, del decreto legislativo n. 124 del 2004. Norme che, in sostanza, danno margine per chi venga “beccato” dagli ispettori del lavoro a compiere una violazione di natura penale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda oppure con la sola ammenda, di sanare l’infrazione rispettando le indicazioni impartite dall’organo di vigilanza prima e pagando poi una sanzione amministrativa. Nel caso esaminato, invece, si era invece percorsa con decisione la sola strada penale arrivando alla relativa pena.

La Corte di cassazione accoglie la linea difensiva, con una serie di considerazioni in punta di diritto e di fatto.

Le prime vanno nella direzione dell’estensione della via amministrativa: la Corte osserva infatti che nel decreto del 2004 è stata previsto che la procedura prevista per evitare la sanzione penale si applica anche quando la fattispecie è a condotta esaurita e nei casi in cui il trasgressore ha volontariamente e autonomamente adempiuto agli obblighi di legge.

È «evidente - chiosa la Corte -, quindi, l’intento del legislatore del 2004 di introdurre una generale procedura di estinzione delle meno gravi contravvenzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda) mediante il pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa previa regolarizzazione (quando sia possibile e necessaria) delle situazioni che avevano dato luogo all’infrazione».

Quanto poi alle condotte esaurite, la Cassazione mette ancora in evidenza come l’obiettivo dell’istituto, oltre che l’interruzione dell’illegalità e il ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, consiste soprattutto nel permettere l’estinzione amministrativa del reato anche quando non ci sono regolarizzazioni da effettuare perchè il reato è istantaneo o perchè la messa in regola è gia stata effettuata spontaneamente.

Per un riesame dei fatti, la Cassazione non può che rifarsi a quanto emerge dalla sentenza impugnata, emessa dal tribunale di Bolzano. Dalla lettura della pronuncia, allora, nulla si può capire per quanto riguarda l’invio da parte dell’organo di vigilanza della preventiva diffida e delle prescrizioni da adempiere, passaggi necessari per l’estinzione del reato. La motivazione della condanna fa invece esclusivo riferimento all’esistenza della violazione sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo. Inevitabile allora l’annullamento della sentenza e il suo rinvio al tribunale di Bolzano.

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