La Cassazione (Sezione III, sentenza 7605/2012) ha già affrontato l’annoso problema dei rapporti di vicinato con particolare riguardo alle immissioni di odori e vapori molesti. Il caso riguardava l’attività di un panificio che provocava emissioni di vapore e di fumo sino a imbrattare un condominio vicino.
La Corte aveva ritenuto di configurare a carico del titolare del panificio la responsabilità penale per la violazione dell’articolo 674 del Codice penale «in quanto l’agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas , vapori o di fumo atti ad imbrattare o molestare le persone. Il prevenuto, quale titolare dell’esercizio in questione assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, non risultando che abbia fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta quotidianamente dal suo panificio» . Ma non basta: nella sentenza si legge anche che «si osserva che l’evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge , in quanto non è sufficiente che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche , ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.».
La stessa Cassazione, con la recente sentenza 24817/2016, sullo stesso tema ha affermato un principio analogo, cassando la sentenza di un Giudice per le indagini poreliminari che aveva prosciolto l’imputato (che aveva bruciato occasionalmente della plastica): «Il G.I.P. ha prosciolto l’imputato perché non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe carattere permanente, ma (solo) occasionale (...). Tale conclusione non è per nulla condivisibile e disattende quanto pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione , secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 cod. pen., ha di regola carattere istantaneoe solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche legate al ciclo produttivo (sentenza 2598/97), mentre con riguardo specifico all’emissione molesta di gas , vapori o di fumo , la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. , è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente».
Secondo la Corte, quindi, il reato sussiste anche con un solo atto mediante il quale si provoca un’emissione molesta. Ma l’idoneità della condotta a produrre emissioni moleste deve essere dimostrata.
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