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Che fare se il proprio conto è in Svizzera

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IL FOCUS

Che fare se il proprio conto è in Svizzera

Waiver svizzero efficace fino al 22 febbraio 2015, giorno precedente alla firma dell’accordo tra Roma e Berna. È quanto emerge dalle istruzioni fornite dall’agenzia delle Entrate alle sue strutture territoriali.

Facciamo un passo indietro. Il waiver è l’autorizzazione data dal contribuente italiano alle banche svizzere di fornire informazioni e dati alla propria amministrazione finanziaria di residenza. L’autorizzazione del contribuente serviva infatti nella procedura di voluntary disclosure per far ottenere al contribuente gli stessi trattamenti premiali in termini mancato raddoppio delle annualità accertabili e delle sanzioni per attività detenute dai Paesi come la Svizzera definiti collaborativi (Stati sottoscrittori di accordi internazionali sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie ma ancora soggetti a ratifica). Con l’entrata in vigore il 13luglio scorso del protocollo di modifica della Convenzione tra l’Ialia e la Svizzera erano sorte diverse interpretazioni sull’efficacia e sulla perdurante necessità o meno di produrre ormai tali waiver. Tali interpretazioni si basavano esclusivamente sul dettato normativo, sull’ambito temporale di copertura della procedura nonché sui contenuti del modello di waiver pubblicato sul sito delle Entrate nell’agosto 2015 predisposto con l’Associazione bancaria ticinese, coadiuvata dall’Associazione svizzera dei banchieri in cui era prevista un’espressa dicitura di estinzione automatica dell’autorizzazione dall’entrata in vigore dello scambio di informazioni.

Le istruzioni predisposte dalle Entrate prendono posizione ufficiale in modo da fugare eventuali dubbi anche provenienti dai suoi diversi uffici periferici. Secondo l’Agenzia è corretto considerare che l’autorizzazione concessa dal contribuente alle banche elvetiche perda efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione elvetica firmato in data 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute dopo tale data. Secondo l’amministrazione finanziaria infatti senza tale autorizzazione non sarebbe possibile monitorare il periodo che va dalla conclusione della copertura della procedura di collaborazione volontaria sino all’entrata n vigore dell’accordo sullo scambio di informazioni ossia il periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 22 febbraio 2015, ciò in ossequio alla finalità della norma al «monitoraggio rafforzato» (verifica della veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nelle successive dichiarazioni dei redditi) contenuta nella relazione illustrativa della legge 186/2014.

Si ritiene quindi necessaria ed efficace tale autorizzazione per la nostra amministrazione finanziaria solo sino al 22 febbraio 2015. Bisognerà verificare se le banche elvetiche si ritengano ancora vincolate da tale autorizzazione ma in questo caso l’amministrazione potrà chiedere al contribuente con i suoi poteri ordinari di produrre i documenti mancanti.

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