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La speranza di sedurre «distratti» e «irriducibili»

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L'Analisi|L’ANALISI

La speranza di sedurre «distratti» e «irriducibili»

Nonostante la prima edizione della voluntary disclosure abbia avuto notevole successo, la sensazione diffusa è che i capitali non dichiarati siano ancora tanti e che molti contribuenti che non hanno fruito della prima occasione siano convinti della necessità di non perdere la seconda chance.

Attualmente, per quanto è dato comprendere, gli “irregolari” si dividono in due gruppi fondamentali: i «distratti» e gli «irriducibili». I «distratti» sono coloro che, spesso inconsapevolmente, detengono ancora piccoli conti presso le banche d’oltreconfine. A quanto risulta si tratta, almeno per quanto riguarda la Svizzera, di un numero limitatissimo di posizioni dovute essenzialmente al fatto che la banca non è riuscita a contattare il cliente per avvertirlo della necessità di aderire alla procedura. Le principali banche svizzere, comunque, hanno totalmente bloccato questi conti e non consentiranno alcun movimentazione fino a quando il cliente non avrà documentato di averli ufficializzati. Per inciso, il ruolo della banche svizzere nel successo della prima edizione della voluntary è stato fondamentale.

Meno definita è la categoria degli irriduciabili. Di norma si tratta di operatori “consapevoli” che hanno deliberatamente scelto di non aderire alla prima edizione adottando varie strategie per aggirare i nuovi meccanismi di scambio d’informazione: ad esempio, trasferendo la loro residenza nello Stato estero in cui detengono le attività o in uno Stato che non aderisce al common reporting standard Ocse (scambio automatico d’informazioni bilaterale); trasferendo le proprie sostanze in Paesi di non collaborativi; avvalendosi di soggetti interposti che appaiono agli intermediari come titolari effettivi o che, (come per le attività detenute negli Usa) sono da soli sufficienti a disinnescare lo scambio d’informazioni automatico.

Questi soggetti hanno agito prima della firma del protocollo aggiuntivo sullo scambio di informazioni da parte di Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo, in modo da evitare sia la retroattività dello scambio d’informazioni alla data della firma, sia la possibilità da parte del fisco italiano di effettuare richieste d’informazioni «di gruppo» (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), per ottenere l’elenco dei soggetti che hanno sostanzialmente chiuso le loro relazioni con le banche locali dopo la data della firma.

Molti «irriducibili», probabilmente, ritengono che la loro situazione migliorerà con il passare del tempo, perché intanto si ridurranno i periodi d’imposta accertabili. In realtà non è così perché l’articolo 12 del Dl 78/2009 da un lato prevede il raddoppio dei termini d’accertamento, dall’altro contiene la presunzione che il capitale non dichiarato nel modulo RW sia il frutto di evasione perpetrata nell’anno dell’accertamento. Il detentore, così, dovrà esibire i rendiconti degli anni precedenti assoggettandosi alle elevate penalità previste non solo per non aver dichiarato i redditi derivanti dall’investimento del capitale, ma anche per non aver compilato il quadro RW.

Ma ciò che non ha funzionato nella prima edizione è stato il coordinamento fra la voluntary internazionale e quella nazionale. Non solo per la carenza di istruzioni a contribuenti e uffici , ma anche perché, il più delle volte, l’interessato non si sente di svelare l’identità delle controparti delle operazioni non dichiarate. Se si vorrà consentire la regolarizzazione del “contante” il problema da risolvere sarà più che altro questo; molto di più che l’entità dell’imposta e delle sanzioni dovute.

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