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Assegnazione agevolata dei beni ai soci. Arrivano i chiarimenti delle…

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Assegnazione agevolata dei beni ai soci. Arrivano i chiarimenti delle Entrate

  • – di N.T.
Corbis
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L’agevolazione fiscale prevista per le imprese che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto.

È questo uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare 37/E/16 delle Entrate avente ad oggetto la disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale.

Dopo le linee guida interpretative fornite con la circolare 26/E/16 dello scorso 1 giugno 2016, l’Agenzia risponde con questo documento ai dubbi interpretativi degli operatori tecnici e professionali. I contenuti del documento delle Entrate saranno approfonditi e analizzati dagli esperti del Sole 24 Ore sul quotidiano di domani.

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 (L. 208/15) ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la
cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, oltre alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. La circolare 7/E chiarisce che quest’assegnazione opera in maniera automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente: indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, infatti, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo come riferimento il valore normale/catastale.

Il documento chiarisce inoltre che è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Anche nella cessione, come nell’assegnazione, l’imposta sostitutiva versata dalla società sulla plusvalenza libera le riserve di utili che eventualmente si formano e, pertanto, tali plusvalenze non saranno tassate in sede di distribuzione in capo ai soci di società di capitali. Per le società di persone il normale meccanismo di funzionamento della trasparenza ne assicura la non tassazione in capo ai soci.
La circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti sui criteri di determinazione della base imponibile dell’assegnazione agevolata alla luce delle ultime sentenze della Corte di giustizia Ue. In particolare vengono elencati, a titolo esemplificativo, i fattori rilevanti per determinazione del deprezzamento che il bene può subire nel corso del tempo.


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