3/10 Cultura/Beni culturali: la riproduzione è gratis se non c’è fine di lucro
La commissione Industria del Senato, che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, ha introdotto una serie di norme in materia di beni culturali, norme che vanno a incidere sul codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004). La prima riguarda la semplificazione e razionalizzazione delle regole sulla riproduzione di beni archivistici e bibliografici. Sul tema era già intervenuto il Dl 83/2014 specificando che le riproduzioni di beni culturali senza fini di lucro, richieste sia da privati sia da soggetti pubblici, non sono soggette al pagamento di alcun canone.
La nuova norma estende il campo alle copie “eseguite” (oltre che a quelle richieste) e elimina alcuni vincoli per la riproduzione di materiale archivistico e bibliotecario.
Un’altra disposizione riguarda la circolazione dei beni culturali: anche in questo caso l’obiettivo è semplificare le regole. Si interviene dapprima sul concetto di “bene culturale”, estendendolo alle «cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Riguardo a tali ultimi beni così definiti, non sono meritevoli di tutela quelli che sono opera di autore vivente e la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni. Viene ritoccata anche la soglia oltre la quale scatta la tutela di altre tipologie di beni culturali, al momento prevista - se l’autore è vivente - non prima dei 50 anni dall’esecuzione dell’opera. Limite ora portato a 70 anni.
Modifica che facilita l’uscita di taluni beni culturali dal territorio italiano (ora non possono uscire quelli realizzati da 50 anni). Viene, inoltre, previsto che i beni realizzati da meno di 70 anni e di valore inferiore ai 13.500 euro, per espatriare non hanno bisogno di autorizzazione. (A.Che.)
La soglia della tutela: 70 anni dall’opera
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