5/10 Professioni-1/Avvocati: ok ai soci di capitale ma solo se di minoranza
Porte aperte ai soci di capitale, ma in minoranza rispetto ai professionisti. Obbligo di presentare un preventivo ai clienti. E possibilità di partecipare a più di un’associazione. Sono queste le principali novità per gli avvocati del disegno di legge concorrenza, nella versione approvata in commissione al Senato.
Il Ddl regola quindi direttamente le società tra avvocati, cancellando la delega al Governo (peraltro mai esercitata) contenuta nella legge professionale del 2012.
Rispetto al testo del Ddl concorrenza presentato in origine dal Governo, è confermata la possibilità per i soci di capitale di entrare nelle società tra avvocati. Ma se la versione iniziale non poneva limiti alla partecipazione dei “non avvocati”, nel testo in discussione ora sono spuntati alcuni paletti per andare incontro alle osservazioni fatte dagli stessi legali, preoccupati per il rischio di snaturare la professione. Così, il Ddl ora prevede che, per almeno due terzi, i soci devono essere avvocati; inoltre i professionisti devono essere la maggioranza nell’organo di gestione e possono ricoprire la carica di amministratori.
Identiche al testo iniziale, invece, le novità su preventivi e associazioni: gli avvocati dovranno sempre - e non più solo a richiesta - presentare ai clienti in forma scritta «la prevedibile misura del costo della prestazione»; e cadrà l’obbligo per i legali di partecipare a una sola associazione professionale.
Già alla Camera è invece uscita dal Ddl la norma che estendeva agli avvocati la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento degli immobili non abitativi di valore catastale fino a 100mila euro (come box e cantine). Atti che restano quindi riservati ai notai. (V.M.)
I vincoli per le società: 2 terzi di avvocati
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