![Il datore di lavoro non può installare apparecchi e software che consentono controlli approfonditi sulla posta elettronica, sulle telefonate e sulla navigazione internet del dipendente (Olycom)](http://i2.res.24o.it/images2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/2016/09/21/Prima%20Pagina/ImmaginiWeb/Ritagli/computer-pc-mail-spiare-olycom-kTy--835x437@IlSole24Ore-Web.jpg)
Il datore di lavoro non può installare apparecchi e software che consentono controlli approfonditi sulla posta elettronica, sulle telefonate e sulla navigazione internet del dipendente, se non c’è l’accordo sindacale (o, in mancanza, autorizzazione amministrativa) previsto dallo statuto dei lavoratori e mancano il consenso individuale e il rilascio delle informative previste dal codice della privacy. La Corte di cassazione (sentenza 18302/2016 , depositata il 19 settembre) ricostruisce le procedure che devono essere applicate per poter validamente utilizzare strumenti informatici di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori.
La decisione riguarda la versione dell'articolo 4 dello statuto vigente prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 151/2015 (che ha sottratto gli “strumenti di lavoro” alle procedure di autorizzazione, con una formulazione che lascia aperti alcuni interrogativi applicativi), ma in larga misura è valida anche alla nuova versione della norma.
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