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Casa inagibile, riduzione Imu senza denuncia

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Casa inagibile, riduzione Imu senza denuncia

Cassazione: immobili inagibili, tagli Imu più facili (Fotogramma)
Cassazione: immobili inagibili, tagli Imu più facili (Fotogramma)

Il contribuente ha diritto alla riduzione a metà dell’Ici/Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabile, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18453 depositata ieri.
Ai fini Ici, l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/92, prevedeva una duplice procedura, alternativa, per il riconoscimento dell’agevolazione. In particolare, il proprietario poteva richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale, con spese a suo carico, oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti di legge. In entrambe le ipotesi, e ancor più ovviamente nella seconda di esse, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale, allegando idonea documentazione.

Questa disciplina non è mutata con l’Imu, poiché il Dl n. 201/11 ha recepito le regole Ici. I principi affermati dalla Cassazione devono dunque ritenersi tuttora validi.
Nella controversia in questione, il soggetto passivo si era autoridotto l’imposta, omettendo di denunciare lo stato di inagibilità al Comune, il quale aveva pertanto emesso avviso di accertamento per l’imposta non versata.

La difesa della parte privata si era incentrata, tra l’altro, sulla circostanza che l’effettiva situazione dell’immobile era in realtà comunque nota al Comune. La Cassazione ha accolto le ragioni del contribuente, ponendosi in linea di continuità con i precedenti in termini, a partire dalla sentenza n. 23531/2008. È certamente degna di rilievo l’argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte che ha fatto leva sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Al contribuente, infatti, non può essere richiesta documentazione già in possesso della pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di previsione espressiva del più ampio principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente.

La Corte ha quindi concluso che nessuna altra prova avrebbe dovuto essere richiesta al contribuente. Il criterio di diritto affermato appare sacrosanto e ineccepibile. Non sono chiare però le circostanze concrete che dimostrerebbero l’intervenuta conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile. Si menziona in proposito la dichiarazione di variazione catastale in unità collabente presentata però dal soggetto passivo nel 2007, a distanza di anni da quello di competenza (2002). Viene anche richiamata una Ctu disposta nel corso del giudizio di appello riferito all’annualità 2001, ma anche questa non si vede come possa comprovare il fatto che il Comune non potesse non sapere dell’inagibilità già dall’anno d’imposta.

In altri precedenti, le conclusioni della Corte sono state più lineari. Si trattava infatti di situazioni in cui il Comune aveva emesso ordinanza di sgombero dell’immobile. Forse la strada più semplice, sotto il profilo giuridico, è quella di qualificare l’onere della dichiarazione Ici/Imu non come un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione ma, più semplicemente, come un obbligo informativo. Il mancato assolvimento di tale obbligo, pertanto, non dovrebbe pregiudicare il diritto all’agevolazione ma tutt’al più comporterà l’irrogazione di una sanzione di carattere formale.

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