
5/7 Imu e Tasi, il comodato
1) La legge di stabilità 2016 ha di fatto dimezzato l'Imu e la Tasi sui fabbricati concessi in uso gratuito, ma solo se si verificano sei condizioni. La prima è che tra il comodante (ossia, nella generalità dei casi, il proprietario dell'immobile) e il comodatario (ossia colui a cui viene concesso l'uso gratuito del fabbricato) deve intercorrere un rapporto di parentela diretta di primo grado, come quello tra genitori e figli.
2) La seconda condizione è che l'immobile concesso in uso gratuito deve costituire l'abitazione principale del comodatario.
3) Il terzo requisito riguarda il proprietario, che deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato. Va da sé che se un soggetto abita a Bologna nella casa della moglie, o in un appartamento in affitto, e l'unico fabbricato di sua proprietà è a Roma, dato in uso gratuito alla madre, il benefit non spetta.
4) La quarta condizione è che il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso comune: uno è quello concesso in comodato, l'altro non può che essere la sua abitazione principale. Al riguardo va precisato che per “possesso” si intende non solo la proprietà degli immobili ma anche l'usufrutto, l'uso e il diritto di abitazione: quindi, se un soggetto risulta usufruttuario dell'appartamento in cui vive ed è proprietario di altre due case concesse in uso gratuito ai propri figli, la riduzione del 50% di Imu e Tasi (quest'ultima nei comuni in cui è dovuta) non troverà applicazione in quanto il contribuente risulta in possesso di tre immobili ad uso abitativo.
5) Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito, che non può risultare A/1, A/8 o A/9 (“immobili di lusso”).
6)La sesta condizione voluta dalla legge concerne il contratto di comodato, che va registrato. In merito le Finanze hanno precisato (oltre che con la risoluzione n. 1/Df/2016 anche con la nota 8876 dell'8 aprile 2016) che il contratto può essere verbale o scritto ma, in ogni caso, la decorrenza della riduzione al 50% decorre dalla data della stipula e non da quella della sua registrazione. Ne consegue che se il contratto (verbale o scritto) è stato stipulato l'1 settembre 2007, ma viene registrato solo il 7 giugno 2016, l'agevolazione spetterà comunque dall'1 gennaio 2016, salva l'applicazione di sanzioni (peraltro ravvedibili) nel caso di tardività della registrazione del contratto scritto. Diversamente, nell'ipotesi in cui il contratto venga stipulato il 20 giugno 2016, a prescindere dalla data della sua registrazione, per l'anno d'imposta 2016 la riduzione spetterà solo per 6 mesi (da luglio a dicembre).
© Riproduzione riservata