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Il fisco taglia il conto con l’Inps

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Il fisco taglia il conto con l’Inps

Gli atti impositivi delle Entrate possono avere ripercussioni anche sui contributi previdenziali che spettano all’Inps sul maggior reddito accertato o definito dal contribuente. L’iter da seguire e gli importi da versare, però, cambiano in base al tipo di procedimento.

Il fisco può rettificare il reddito dichiarato attraverso controlli formali o sostanziali: se emerge una maggiore base imponibile rilevante anche ai fini previdenziali, l’ufficio richiede il pagamento dei contributi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps. E in caso di mancato pagamento, l’Istituto procede all’iscrizione a ruolo, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia. Non è tuttavia raro che la pretesa iniziale venga ridimensionata in sede di contraddittorio, ovvero per decisione del giudice tributario: in quest’ipotesi, i contributi dovranno essere ricalcolati.

Con la circolare 140/2016, l’Inps ha chiarito gli effetti e le modalità di recupero di tali contributi nel caso in cui, dopo aver ricevuto un accertamento, il contribuente si avvalga degli istituti per favorire la definizione agevolata della pretesa.

Acquiescenza. Quando hanno risvolti anche ai fini previdenziali, gli avvisi contengono il calcolo dei maggiori contributi: se si decide di prestare acquiescenza si dovrà versare, entro il termine per proporre ricorso, le somme dovute sia per la maggiore imposta accertata, sia per i contributi previdenziali calcolati sul reddito. Su questi ultimi non sono dovuti sanzioni e interessi.

Accertamento con adesione. Durante il contraddittorio avviato per l’accertamento con adesione, contribuente e ufficio potrebbero rideterminare il maggior reddito alla luce di nuovi elementi difensivi. Anche qui, i contributi andranno ricalcolati sulla base imponibile ridefinita e non saranno applicati sanzioni e interessi.

La liquidazione dei contributi dovuti sarà a cura dell’Agenzia, che provvederà insieme al calcolo delle nuove imposte. In sede di adesione, il contribuente potrebbe anche chiedere – in base al nuovo articolo 4, comma 4, del Dpr 600/73 – il riconoscimento delle perdite pregresse (maturate in periodi precedenti a quello oggetto di accertamento e non usate), per cui l’imponibile potrebbe anche azzerarsi. Sebbene la circolare Inps non affronti tale ipotesi, si può ritenere che, se la maggior base imponibile accertata viene azzerata grazie alla compensazione con le perdite, i contributi non siano dovuti.

Mediazione. Se viene raggiunto un accordo tra fisco e contribuente in sede di reclamo/mediazione, con conseguente rideterminazione della contestazione, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un atto che contiene l’indicazione degli importi dovuti. L’Agenzia liquida anche i contributi previdenziali su cui non si applicano interessi e sanzioni. La sede Inps territorialmente competente, ricevuta la notizia della sottoscrizione della mediazione, acquisirà in tempi rapidi l’accertamento di maggior imponibile ridefinito nell’accordo, laddove non ancora inserito.

In ogni caso, per tutti questi istituti deflattivi, il contribuente potrà pagare in un’unica soluzione o ratealmente anche i contributi Inps. In caso di mancato versamento anche di una sola rata successiva alla prima, si perde però il beneficio e l’Inps provvederà a emettere avviso di addebito dell’intero importo residuo, con sanzioni e interessi.

Conciliazione. Si tratta di un istituto che consente la definizione di una lite già avviata davanti al giudice tributario. Poiché entro il termine per proporre ricorso il contribuente non ha versato le somme pretese, l’ufficio è tenuto a informare l’ente previdenziale, che emetterà un avviso di addebito per la pretesa di propria competenza. Se, nelle more del processo, contribuente e fisco raggiungessero un accordo, i contributi dovranno essere ricalcolati. Ma, a differenza degli altri istituti deflattivi, non è prevista l’esclusione di sanzioni e interessi.

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