
Per ottenere un nuovo piano di rateazione, basta presentare un’istanza all’ufficio competente dell'’agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche:
a) mediante consegna diretta all’ufficio, o invio per raccomandata o invio per posta elettronica certificata;
b) deve essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
c) deve riportare l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione già decaduto, nonché il numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo residuo.
Piano rateale
Il nuovo piano rateale resta collegato all’atto precedente già decaduto, distinguendo tra:
a) atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015;
b) atti che si sono perfezionati o definiti dal 22 ottobre 2015.
Nel caso in cui il piano rateale decaduto riguarda un atto perfezionato o definito prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici. Invece, nel caso in cui il piano rateale decaduto riguarda un atto perfezionato o definito dal 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici. Ricevuta l’istanza, l’ufficio, dopo averne controllato la regolarità e verificate se sussistono le condizioni previste dalla legge, sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione a seguito della decadenza dalla rateazione ed elabora un nuovo piano rateale che terrà conto del numero di rate chieste dal contribuente nonché della diversa disciplina applicabile in base alla data di perfezionamento dell’atto a cui il piano rateale si riferisce (prima o dal 22 ottobre 2015).
Accoglimento dell’istanza
L’ufficio informa il contribuente circa l’accoglimento dell’istanza mediante una comunicazione che può avvenire per:
consegna diretta;
raccomandata con avviso di ricevimento;
posta elettronica certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell’istanza, o ne abbia fatto espressa richiesta nell’istanza.
Il versamento della prima rata deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione e deve contenere, oltre agli importi pro rata ancora dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, anche gli interessi di rateazione. Dopo avere eseguito il versamento della rata iniziale, il contribuente dovrà fare pervenire all’ufficio, entro dieci giorni, la quietanza del pagamento. Sulla base della data di versamento della rata, l’ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con l’indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione. Per le rate successive, il termine trimestrale per il pagamento viene individuato:
a) per gli atti perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015, in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale;
b) per gli atti perfezionati o definiti dal 22 ottobre 2015, in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale.
La decadenza
In base al nuovo piano rateale, si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento della rata iniziale anche se l’istanza è presentata tempestivamente: in questo caso il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di “decaduto”; l’Ufficio procederà, pertanto, a revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione; oppure ad iscrivere a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario nonché la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza, cioè la sanzione del 30% aumentata della metà;
b) mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dalla nuova rateazione; in questo caso, l’ufficio porrà in essere le attività per il recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione del 45% per la decadenza.
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