
Confermato l’assoggettamento ad Irap degli studi associati, anche per i periodi d’imposta precedenti al 2016. Nella risposta resa ieri al question time in Commissione Finanze (interpellanza prot. 5-09636), il vice ministro Casero ha confermato che, anche a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 7371/2016, studi associati e società semplici non possono sfuggire al presupposto impositivo Irap. Gli interpellanti chiedevano chiarimenti interpretativi in merito all’assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi associati in particolare per gli anni pregressi al 2016 e quindi prima che fosse emanata la sentenza a Sezioni Unite.
Nella risposta si sostiene che la debenza del tributo per tutti gli studi associati era priva di incertezze anche per il passato, essendo l’orientamento giurisprudenziale in tal senso oramai consolidato. L’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del Tuir sono soggetti passivi d’imposta. Per confermare questo concetto, il Ministero cita una serie di sentenze di Cassazione di contenuto analogo a quella delle Sezioni Unite (n. 11327/2016, n. 27007/2014, n. 25313/2014, n. 23002/2011 e n. 13716/2010).
A dire il vero, tuttavia, risultano diverse sentenze della Suprema Corte, precedenti a quella delle Sezioni Unite, da cui si ricavava un principio contrastante (ex multis, pronunce n. 4578/2015, n. 1662/2015, n. 1575/2014 e n. 13570/2007). In esse veniva dato atto della possibilità da parte del professionista di dimostrare che, pur svolgendo la professione nell’ambito dello Studio associato, la struttura associativa non garantiva un incremento del valore della produzione, in particolare perché era stata costituita al solo scopo di suddividere i costi tra più lavoratori autonomi senza che vi fosse un contributo di ciascuno all’attività dell’altro. Si trattava, pertanto, di una presunzione, di cui era ammessa la prova contraria (“a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati”).
Ad ogni modo, la risposta all’interpellanza termina segnalando che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria “approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare l’esigenza dei contribuenti e le pretese erariali”. Allo stato attuale non si comprende quali possano essere queste soluzioni.
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