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Niente tenuità per la madre che non affida il figlio al padre

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Diritto

Niente tenuità per la madre che non affida il figlio al padre

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La madre che non ”consegna” il figlio al padre negli orari e nei giorni prescritti, violando così gli ordini del giudice, non può invocare la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione, con la sentenza 42012 depositata ieri, respinge il ricorso con il quale la signora si opponeva sia all’accertamento del reato sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale.

Secondo la ricorrente, infatti, la condanna non era giustificata perché mancava l’elemento soggettivo del reato: il padre non si presentava puntualmente e con regolarità per esercitare il suo diritto di visita.

Secondo la Cassazione, è però convincente la ricostruzione fatta dalla Corte d’appello. La ragione dell’”ostracismo” della donna non stava nell’incostanza del padre ad esercitare i suoi diritti, ma in una sorta di ritorsione esercitata dall’imputata per il mancato pagamento di quanto dovuto dall’ex marito. Circostanza questa che, per quanto hanno ritenuto i giudici della Sesta sezione penale, fa legittimamente scattare anche il dolo.

La Suprema corte considera convincente la Corte d’appello anche riguardo alle ragioni che l’hanno indotta ad escludere, richiamando i parametri della norma, l’applicazione del fatto di particolare tenuità, alla mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice come prevista dall’articolo 388, comma 2, del Codice penale. Evidentemente la signora era una recidiva del reato contestatole.

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