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Cassazione, più filtri ai ricorsi

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GIUSTIZIA

Cassazione, più filtri ai ricorsi

La Camera ha approvato ieri in prima lettura la conversione del decreto legge 168 del 31 agosto scorso, sulle misure urgenti per la definizione del contenzioso in Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa. Il provvedimento, passato con 242 sì, 107 no e 15 astenuti , va ora all’esame del Senato.

Il passaggio alla Camera tiene ferme le norme “salva apicali “ della giurisdizione, dalla proroga in servizio al 31 dicembre 2017 per le toghe della Cassazione non ancora 72enni, alla proroga per gli apicali delle altre giurisdizioni - Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato e Corte dei conti - il cui trattenimento in servizio riguarderà però solo la classe del 1947. Per la riduzione dell’arretrato in Cassazione, viene confermato il soccorso dei giudici del Massimario, che - nonostante siano magistrati “di merito” - potranno essere aggregati alle Sezioni, massimo uno per collegio se hanno almeno 2 anni di anzianità nel servizio, per smaltire i processi pendenti. La misura è temporanea (non oltre tre anni) e non è rinnovabile.

Cambiano anche le regole per i trasferimenti di sede dei magistrati ordinari: il periodo di “ferma” minima viene allungato a 4 anni per evitare la fuga dalle destinazioni poco gradite. Scatta poi il blocco dei distacchi degli uffici di sorveglianza (esecuzione penale), salvo nulla osta del presidente della Sorveglianza, ma lo stop ai transiti vale anche per tutto il personale in servizio alla Giustizia. Magistrati - soprattutto - o amministrativi potranno essere chiamati solo da organi costituzionali (per esempio il Csm). Quanto alle misure per colmare i vuoti di organico, il ministro potrà chiedere al Csm di aumentare del 10% la platea dei posti disponibili a concorso o che si renderanno disponibili nei sei mesi successivi. Il Csm dovrà rispondere entro un mese dalla richiesta. Per le nuove immissioni in ruolo il decreto stanzia una quarantina di milioni aggiuntivi sul bilancio della Giustizia, da spalmare fino al 2026.

La trattazione dei processi di legittimità viene semplificata con l’ampliamento del giudizio camerale davanti alle sezioni semplici civili. Le parti interloquiranno solo per iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d’ufficio o sollecitazione delle parti) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al presidente, eliminando il rito camerale, l’ordine di integrazione del contraddittorio o il rinnovo delle notifiche. Il filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevederà, sul modello della cassazione penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell’adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene cioè eliminata l’attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione se il ricorso supera il filtro preliminare.

Per la gestione dell’organico, in armonia con la riforma della geografia giudiziaria, vengono ridotte di 52 unità le funzioni direttive di primo grado e in misura corrispondente aumenta invece la pianta organica dei magistrati di sorveglianza. Aumenta anche l’organico del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tar. Via libera, infine, all’ufficio per il processo amministrativo a supporto dell’attività dei magistrati amministrativi.

In vista dell’avvio del processo telematico, è istituita una commissione di monitoraggio che riferirà mensilmente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Nuove regole sul domicilio digitale, poche deroghe al deposito telematico e corredo di norme di attuazione del codice e per la sinteticità e la chiarezza degli atti. Ancora, obbligatorietà della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze, e limiti dimensionali ai ricorsi, fissati dal presidente del Consiglio di Stato.

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